Catasto incendi boschivi

Al fine di regolare l’utilizzo delle aree interessate a incendio del proprio territorio, il Comune aggiorna annualmente il catasto incendi, ovvero l’elenco delle aree percorse dal fuoco e delle fasce entro cinquanta metri da tali aree.

Il riferimento normativo in materia è la Legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 e la Legge forestale della Toscana n. 39/2000, in particolare il Capo II – Difesa dei boschi dagli incendi.

Infatti l’art. 76 della legge regionale n. 39/2000 cita:

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque dieci (L. 353/2000) anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 10 c. 1 della L. 353/2000, è vietata per tre anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, la raccolta dei prodotti del sottobosco.

Il Comune con deliberazione CC n. 75 del 19/12/2018 ha approvato il catasto delle aree percorse dal fuoco per l’anno 2017. Considerato che, come precedentemente descritto, il succitato catasto deve essere aggiornato annualmente, di seguito è consultabile la relativa documentazione: