ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI – Chi può bruciare, cosa e dove: chiarimenti

TIPO DI MATERIALE

SOGGETTO

DOVE

Il materiale vegetale proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi di pertinenza di abitazioni

PRIVATI CITTADINI

I MATERIALI VEGETALI SONO DA CONSIDERARSI RIFIUTI E DEVONO ESSERE CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

Il materiale vegetale, invece, proveniente dalle attività agricole e/o forestali

AZIENDE AGRICOLE O PRIVATI CITTADINI CHE GESTISCONO COLTURE AGRICOLE IN ZONA AGRICOLA

POSSONO ABBRUCIARE IN AREA AGRICOLA, NELLO STESSO LUOGO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE VEGETALE

Con la conversione in legge del decreto n. 91/2014 , ad opera della legge 11 agosto 2014 n. 116 (pubblicata in G.U. 20 agosto 2014, n. 192), è entrata in vigore la norma che disciplina la combustione in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale ed è opportuno fare alcune precisazione sull’argomento in materia di “abbruciamento residui vegetali”.

Il materiale vegetale proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi di pertinenza di abitazioni insediamenti produttivi o similari è rifiuto e pertanto deve essere gestito da parte del produttore mediante il conferimento al servizio pubblico di raccolta: Centro di Raccolta ovvero mediante prenotazione al numero verde per il ritiro degli ingombranti a domicilio ovvero, se in piccoli quantitativi, nel servizio di raccolta domiciliare della frazione organica.

Il materiale vegetale, invece, proveniente dalle attività agricole e/o forestali può essere utilizzato nel medesimo luogo di produzione, come ammendante o concimante, attraverso l’operazione di abbruciamento nel rispetto delle norme tecniche dettate dall’art. 66 del Regolamento Forestale della Toscana (d.p.g.r. n. 48/R/2003 in attuazione della Legge forestale n. 39/2000).

Si definisce rifiuto, infatti, “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.

Si definiscono rifiuti organicii rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici etc..”, introducendo quindi nella definizione anche lo scarto vegetale di giardini e parchi, ribadendo, qualora ce ne fosse bisogno, che tali materiali sono e rimangono rifiuti.

Non rientrano, invece, nella definizione di rifiuto “omissis.., paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo di esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

Si lega, pertanto, la tipologia del materiale (sfalci e potature) all’origine della stessa (agricola e/o forestale) al fine dell’esclusione dalla definizione di rifiuto.

Possono quindi essere esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti solo quei materiali prodotti da attività agricole e forestali (sarmenti di vite, potature di olivo, potature forestali etc..).

Per cui, dalla lettura della norma, si evince che:

  1. i materiali agricoli e forestali non pericolosi possono essere utilizzati in agricoltura, come ammendante e/o concimante oppure per la produzione di energia;

  2. i rifiuti di giardini e parchi devono essere gestiti come rifiuti

La legge n. 116/2014 introduce il nuovo comma 6 bis all’art. 182 del testo Unico Ambientale che recita: “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185 comma 1 lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Omissis..

Nella sostanza, la norma così come in ultimo modificata dalla legge n. 116/2014, non fa altro che “regolarizzare” quanto già la Legge Forestale della Regione Toscana, il D.P.G.R. n. 48/R/2003, consentiva ai sensi dell’art. 66, sempre e comunque riferito a “abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali

La Regione Toscana ha fornito le sue indicazioni in materia di abbruciamento di residui vegetali, precisando che nel periodo che va dal 1° settembre al 30 giugno, al netto di proroghe del periodo di massimo rischio dal 1 luglio al 31 agosto, l’abbruciamento è consentito, ma nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1. nelle aree boscate occorre l’autorizzazione dell’Ente competente;

2. a qualsiasi distanza dal bosco e all’interno dei castagneti da frutto occorre rispettare le norme generali di prevenzione antincendi boschivi

e ricordarsi sempre che:

  • è espressamente vietata l’accensione di fuochi in presenza di vento;

  • l’abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e altamente combustibile;

  • il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli che abbiano una dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili;

  • le operazioni devono essere effettuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco e abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento.

Info

Ufficio Ambiente

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Tel: 055 8743250
E-mail:
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