TIPO DI MATERIALE |
SOGGETTO |
DOVE |
Il materiale vegetale proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi di pertinenza di abitazioni |
PRIVATI CITTADINI |
I MATERIALI VEGETALI SONO DA CONSIDERARSI RIFIUTI E DEVONO ESSERE CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA |
Il materiale vegetale, invece, proveniente dalle attività agricole e/o forestali |
AZIENDE AGRICOLE O PRIVATI CITTADINI CHE GESTISCONO COLTURE AGRICOLE IN ZONA AGRICOLA |
POSSONO ABBRUCIARE IN AREA AGRICOLA, NELLO STESSO LUOGO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE VEGETALE |
Con la conversione in legge del decreto n. 91/2014 , ad opera della legge 11 agosto 2014 n. 116 (pubblicata in G.U. 20 agosto 2014, n. 192), è entrata in vigore la norma che disciplina la combustione in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale ed è opportuno fare alcune precisazione sull’argomento in materia di “abbruciamento residui vegetali”.
Il materiale vegetale proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi di pertinenza di abitazioni insediamenti produttivi o similari è rifiuto e pertanto deve essere gestito da parte del produttore mediante il conferimento al servizio pubblico di raccolta: Centro di Raccolta ovvero mediante prenotazione al numero verde per il ritiro degli ingombranti a domicilio ovvero, se in piccoli quantitativi, nel servizio di raccolta domiciliare della frazione organica.
Il materiale vegetale, invece, proveniente dalle attività agricole e/o forestali può essere utilizzato nel medesimo luogo di produzione, come ammendante o concimante, attraverso l’operazione di abbruciamento nel rispetto delle norme tecniche dettate dall’art. 66 del Regolamento Forestale della Toscana (d.p.g.r. n. 48/R/2003 in attuazione della Legge forestale n. 39/2000).
Si definisce rifiuto, infatti, “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.
Si definiscono rifiuti organici “i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici etc..”, introducendo quindi nella definizione anche lo scarto vegetale di giardini e parchi, ribadendo, qualora ce ne fosse bisogno, che tali materiali sono e rimangono rifiuti.
Non rientrano, invece, nella definizione di rifiuto “omissis.., paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo di esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
Si lega, pertanto, la tipologia del materiale (sfalci e potature) all’origine della stessa (agricola e/o forestale) al fine dell’esclusione dalla definizione di rifiuto.
Possono quindi essere esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti solo quei materiali prodotti da attività agricole e forestali (sarmenti di vite, potature di olivo, potature forestali etc..).
Per cui, dalla lettura della norma, si evince che:
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i materiali agricoli e forestali non pericolosi possono essere utilizzati in agricoltura, come ammendante e/o concimante oppure per la produzione di energia;
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i rifiuti di giardini e parchi devono essere gestiti come rifiuti
La legge n. 116/2014 introduce il nuovo comma 6 bis all’art. 182 del testo Unico Ambientale che recita: “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185 comma 1 lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Omissis..”
Nella sostanza, la norma così come in ultimo modificata dalla legge n. 116/2014, non fa altro che “regolarizzare” quanto già la Legge Forestale della Regione Toscana, il D.P.G.R. n. 48/R/2003, consentiva ai sensi dell’art. 66, sempre e comunque riferito a “abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali”
La Regione Toscana ha fornito le sue indicazioni in materia di abbruciamento di residui vegetali, precisando che nel periodo che va dal 1° settembre al 30 giugno, al netto di proroghe del periodo di massimo rischio dal 1 luglio al 31 agosto, l’abbruciamento è consentito, ma nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1. nelle aree boscate occorre l’autorizzazione dell’Ente competente;
2. a qualsiasi distanza dal bosco e all’interno dei castagneti da frutto occorre rispettare le norme generali di prevenzione antincendi boschivi
e ricordarsi sempre che:
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è espressamente vietata l’accensione di fuochi in presenza di vento;
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l’abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e altamente combustibile;
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il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli che abbiano una dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili;
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le operazioni devono essere effettuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco e abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento.
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