COS’E’
– Le attività di estetica consiste in prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l’aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione di inestetismi.
– Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l’introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
– Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.
Rientrano fra le attività di cui al comma 1 anche quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura.
REQUISITI STRUTTURALI
I requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione dell’attività sono disciplinati dal regolamento regionale n. 47/R/2007; il regolamento disciplina i requisiti minimi, inderogabili, (superfici, altezze, dotazioni, areazione, illuminazione etc), per ciascuna delle zone dedicate all’attività di estetica :
a) esercizio dell’attività (cabine) e attesa della clientela;
b) boxdoccia;
c) servizio igienico;
d) ripostiglio;
e) spogliatoio;
f) eventuali corridoi e disimpegni.
Il regolamento disciplina inoltre i processi di sterilizzazione e disinfezione, utilizzo dei macchinari, igiene degli operatori, igiene dei locali, utilizzo della biancheria , si per l’attività di estetica che per l’attività di tatuaggio e piercing.
REQUISITI PROFESSIONALI
La qualifica professionale di base di estetista si acquisisce secondo una delle seguenti modalità:
a) superamento di un esame teorico-pratico a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali: lo standard minimo del percorso è specificato nell’allegato F;
b) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
c) al termine di un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, titolare o socio partecipante al lavoro presso un esercizio di estetica.
2. La qualifica professionale di estetista ai fini dell’esercizio dell’attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale si acquisisce alle seguenti condizioni:
a) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 lettera a) è necessario il superamento di un esame teorico-pratico a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:
1) percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo è specificato nell’allegato G del regolamento 47/R/2007;
2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, o socio, della durata di un anno presso un esercizio di estetica;
b) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1, lettera b) mediante la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico al termine di un anno lavorativo in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio, a tempo pieno;
c) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 lettera c) mediante la frequenza ad un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico. Il periodo di attività lavorativa, non inferiore a tre anni, deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente all’iscrizione al corso di formazione suddetto.
La qualifica professionale di tecnico qualificato in tatuaggio o piercing si intende conseguita mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento di un percorso formativo, che prevede la partecipazione ad un corso della durata di seicento ore, il cui standard minimo è specificato nell’allegato al presente regolamento 47/R/2007.
Coloro che esercitano attività di estetica e tatuaggio e piercing partecipano ogni 5 anni ad un corso di aggiornamento della durata di 20ore al termine del quale è previsto lo svolgimento di un test finale.
Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetica, tatuaggio e piercing devono esser in possesso della qualifica professionale; nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetica tatuaggio e piercing, devono essere comunque in possesso della qualifica professionale.
L’attività di estetica può essere svolta presso il domicilio dell’esercente in locali che rispondano ai requisiti previsti richiesti dalle normative di riferimento (legge regionale, regolamento attuativo, regolamenti comunali) sia per quanto riguarda la qualifica professionale, che per i locali, che dovranno essere funzionalmente separati da quelli adibiti a civile abitazione, destinati esclusivamente all’attività di estetica e quindi rispondere ai requisiti di sicurezza, strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento regionale, nonché essere accessibili ai controlli da parte delle autorità competenti.
La manicure,il pedicure ed il make-up possono essere eseguiti anche a domicilio del committente. La manicure e il pedicure devono essere effettuati con kit monouso sterilizzati.
COME SI PRESENTA UNA PRATICA
L’esercizio dell’attività di estetista, tuaggio e piercing è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi rispettivamente degli articoli 7 della L.R. 28/2004.
Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUAP.
La pratica deve essere presentata sul portale STAR dove la procedura è digitalizzata.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetica tatuaggio e piercing deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività.
Il trasferimento di sede dell’attività è soggetto alla presentazione di SCIA da presentarsi esclusivamente per via telematica tramite il portale STAR
SUBINGRESSO E VARIAZIONI
Il subentro avviene previa stipula di atto notarile (o scrittura privata autenticata dal notaio) per la cessione d’azienda (compravendita, affitto, donazione, ecc…) in caso di atto tra vivi, oppure per cessione d’azienda in caso di decesso del titolare.
La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell’inizio dell’attività deve essere effettuata:
a) entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda
b) entro un anno dalla morte del titolare, in caso di subentro mortis causa.
In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall’erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall’art. 1105 del C.C., un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
In caso di invalidità, morte o d’intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’albo anche in mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 L. 08.08.1985, n. 443 per un periodo massimo di 5 anni sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o da tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido deceduto interdetto o inabilitato.
Sono soggette alla comunicazione, da presentare al SUAP del comune in cui si esercita l’attività stessa, entro un termine non superiore a sessanta (60)gg:
• il subingresso
• la variazione della compagine sociale o del regime societario
• la variazione del legale rappresentante
• la variazione della ragione sociale
CESSAZIONE
La cessazione dell’attività è soggetta alla presentazione di comunicazione da presentarsi esclusivamente per via telematica tramite il portale STAR.
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
E’ richiesto il versamento di € 30,00 di diritti di segreteria; il versamento può essere effettuato attraverso il sistema Pagopa disponibile sulla homepage del sito del comune di Lastra a Signa.
NORMATIVA
L.R.T. n. 28 del 31/05/2004 e s.m.i.
Regolamento regionale di attuazione della L. 28/2004, n.47/R del 210/2007
INFO
Sportello Unico attività produttive (SUAP)
Indirizzo: Via dell’Arione 9, Lastra a Signa
Tel: 055 8743206 / 055 8743222
E-mail: suap@comune.lastra-a-signa.fi.it
PEC: suap.comune.lastra-a-signa@pec.it
Orario di apertura: Martedì e Giovedì dalle 8:40 alle 13:40 e dalle 15:00 alle 17:40