Voto presso ospedali e case di cura

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune o di altro comune del territorio nazionale (per le elezioni politiche) e di altro comune della regione interessata (per le elezioni regionali).
L’ammissione al voto avviene previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l’attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.
Il sindaco del comune in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
– ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell’Ufficio;
– a rilasciare immediatamente all’interessato un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
– a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci dei suddetti comuni l’elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l’indicazione del rispettivo luogo di cura.
 
La cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

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