Riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana ai discendenti di avi italiani emigrati all’estero

Colui che non è in possesso della cittadinanza italiana ed è discendente di emigrato italiano, che non si è naturalizzato straniero e per il quale non è intervenuta alcuna interruzione nel ramo discendente, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis” dalla nascita secondo le indicazioni della Circolare Ministero dell’interno n. K 28.1 del 08/04/1991.
Il procedimento può essere avviato solo se l’interessato è iscritti nel registro della popolazione residente del Comune di Lastra a Signa.
L’esame della documentazione sarà effetutato dall’ufficio di Stato Civile previo appuntamento, facendosi accompagnare eventualmente da un traduttore nel caso non conosca la lingua italiana.

DOCUMENTI OCCORRENTI

A) Per l’iscrizione in Anagrafe
Per dimostrare la regolarità del soggiorno
– per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da un paese che non applica l’accordo di Shengen, il timbro Shengen sul documento di viaggio apposto dall’autorità di frontiera;
– per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da paesi che applicano l’accordo di Shengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall’ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell’art.109 del r.d. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;

L’iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica del requisito della dimora abituale, pertanto l’ufficiale di anagrafe dovrà controllare la veridicità delle dichiarazioni dell’interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti presso l’abitazione dichiarata dal richiedente mediante l’acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati.

B) Per la pratica di riconoscimento
Una volta iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, l’interessato deve presentare domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana (in bollo da € 16,00), di cui all’allegato modello, in cui indica gli elementi richiesti dalla Circolare Ministero dell’interno n. K 28.1 dell’8 aprile 1991.

Documentazione da allegare
– Atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero (rilasciato dal Comune italiano di nascita);
– Atti di nascita dei discendenti compreso quello del richiedente;
– Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero;
– Atti di matrimonio dei discendenti compreso quello dei genitori del richiedente;
– Certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione che attesta la non naturalizzazione straniera del’avo italiano emigrato dall’Italia (cioè che non acquistò la cittadinanza dello Stato estero) anteriormente alla nascita del richiedente e del suo ascendente;
– Fotocopia del passaporto in corso di validità;
– Indicazione di eventuali figli minori e conviventi;
– Copia integrale dell’atto di nascita dei minori tradotta e legalizzata.

L’ufficiale di Stato Civile, dopo aver verificato la discendenza e la congruenza nelle generalità e nei dati, provvede ad acquisire le attestazioni consolari previste dalla suddetta circolare (documento rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né il richiedente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana).
Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti.
I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti e legalizzati o apostillati a norma di legge (salve le esenzioni previste)
Ulteriori documenti possono essere richiesti dall’ufficio per gli accertamenti prescritti dalla legge.

Trascrizione dell’atto di nascita
Verrà fissato un ulteriore appuntamento in cui l’interessato sottoscriverà la trascrizione dell’atto di nascita.

Termini di conclusione del procedimento
Ai sensi della deliberazione di giunta comunale n. 25 del 22/02/2022 il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Normativa di riferimento
– Legge 91/92 (art. 1) “Nuove norme sulla cittadinanza”
– Legge 555/1912
– D.P.R. 03.11.2000 n.396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile”
– Circolare del Ministero dell’Interno K 28.1 dell’08/04/1991

Info

Ufficio stato civile
Piazza del Comune n. 17 – Lastra a Signa (FI)
Tel. 0558743290
E-mail: