
NOVITA’ INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA
legge 25 novembre 2024, n. 177
La Riforma del Codice della Strada (dalla cd. “riforma del codice della strada” introdotta con la Legge 177/2024) è entrata in vigore a dicembre 2024 e introduce alcune novità legislative: si tratta di un pacchetto di norme che tiene conto della nuova mobilità con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione, ridurre i rischi di incidente e incentivare comportamenti responsabili alla guida.
Tra le principali variazioni presenti nel pacchetto vi è l’inasprimento delle sanzioni di contrasto alla guida in stato di ebbrezza, per chi si mette al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e per chi usa il cellulare durante la guida.
L’inasprimento delle pene e sanzioni ha riguardato altresì il superamento dei limiti di velocità consentiti nei centri urbani, le soste irregolari e l’occupazione indebita dei posti relativi ai disabili/mezzi di trasporto pubblico.
CONTRASTO ALLA GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOL E DROGHE
Guida in stato di ebbrezza
I limiti dei tassi alcoolemici non sono cambiati. Se il tasso alcoolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, la sanzione amministrativa va da € 573,00 a € 2.1700.00, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Per un tasso tra 0,8 e 1,5 g/l, si applicano sia una sanzione detentiva che pecuniaria, e la sospensione della patente varia da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcoolemico supera 1,5 g/l, sono previste sia pena detentiva che pecuniaria, con sospensione della patente da 1 a 2 anni.
Per i recidivi, trovati positivi all’alcol al volante, e per i destinatari di una sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, la patente verrà contrassegnata con i codici unionali 68 (“niente alcool”) e/o 69 (“solo veicoli con alcolock”) per 2-3 anni. Unitamente scatterà l’obbligo di installare in auto il dispositivo alcolock, che impedisce l’accensione del motore se viene rilevato un tasso alcoolemico sopra lo zero, oltre alla revoca della patente e al divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima della guida per un periodo di due o tre anni, in base alla gravità dell’infrazione.
Guida sotto l’effetto di stupefacenti
Sono state inasprite le pene anche per chi viene trovato al volante sotto l’effetto di droghe. È sufficiente risultare positivi ai test antidroga (es. test salivari) per essere sanzionati, senza necessità di dimostrare uno stato di alterazione psico-fisica.
La patente viene sospesa immediatamente, con possibilità di revoca per un periodo minimo di tre anni.
SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE
Il nuovo art. 218-ter Cds (“Sospensione della patente in relazione al punteggio”) prevede per i conducenti con meno di 20 punti sulla patente, in aggiunta all’ulteriore decurtazione dei punti e al pagamento della sanzione pecuniaria, anche la cd. sospensione breve della patente, che viene disposta:
● per un periodo di 7 giorni, nel caso in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a 20 punti ma pari almeno a 10 punti;
● per un periodo di 15 giorni, nel caso in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a 10 punti.
La durata della sospensione è raddoppiata se il conducente ha provocato un incidente stradale, compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo. La sanzione della sospensione breve della patente si applica all’accertamento della violazione di determinate norme di comportamento, tra cui l’uso del cellulare e di altri dispositivi durante la guida, il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso, la mancata precedenza, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, il mancato uso o uso irregolare del casco da parte dei conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, il mancato uso delle cinture di sicurezza.
UTILIZZO DEGLI SMARTPHONE ALLA GUIDA
Chi viene colto alla guida usando smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250.00 a € 1.000,00 a cui segue sempre la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente. Nell’ipotesi in cui il trasgressore abbia meno di 20 punti allora incorrerà ANCHE nella sanzione breve della patente che precede quella “ordinaria”. In presenza di almeno dieci punti sulla patente, la sospensione breve scatta per una sola settimana se si viene fermati con il cellulare al volante. Se invece si hanno meno punti, la sospensione può durare quindici giorni.
-Trasgressore con punteggio tra 30 e 20 punti sulla patente al momento della contestazione della violazione – sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250.00 a € 1.000,00. decurtazione di 5 punti e ritiro immediato della patente per sospensione;
-Trasgressore con punteggio tra 19 e 10 punti sulla patente al momento della contestazione della violazione – sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250.00 a € 1.000,00, decurtazione di 5 punti e ritiro immediato della patente per sospensione breve di 7 giorni e successiva sospensione;
-Trasgressore con punteggio tra 9 e 1 punti sulla patente al momento della contestazione della violazione -sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250.00 a € 1.000,00, decurtazione di 5 punti e ritiro immediato della patente per sospensione breve di 15 giorni e successiva sospensione.
ECCESSO DI VELOCITA’
La riforma ha inasprito le sanzioni per coloro che si rendono responsabili del superamento dei limiti di velocità, in particolar modo per i recidivi. La nuova disciplina prevede che chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità all’interno di un centro abitato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €1730.00 a € 694.00. Nel caso che il medesimo soggetto commetta tale infrazione per almeno due volte nell’arco di un anno, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da €173.00 a €694.00, dovrà pagare una ulteriore sanzione pecuniaria da € 220.00 a € 880.00 con sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.
LE REGOLE PER I NEOPATENTATI
Niente tasso alcolemico per i primi tre anni al volante: questa la novità principale per i neopatentati che rischiano una decurtazione di 10 punti in caso di guida in stato di ebbrezza. Anche per loro vale la regola dell’alcolock per i recidivi.
È stato altresì esteso da uno a tre anni il divieto di guida delle auto “potenti” (ma solo per chi prende la patente dopo l’ok della legge), ma si allenta la soglia della potenza. Non potranno quindi guidare autoveicoli con potenza superiore a 75kW/t e autovetture con potenza massima di 105 kW/t (il previgente codice prevede il limite a 55 kW/t per gli autoveicoli in generale e a 70kw/h per le autovetture)
SOSTA RISERVATA “CARICO E SCARICO”
La nuova normativa ammette la sosta negli stalli riservati al “carico e scarico” delle merci ESCLUSIVAMENTE ai veicoli della categoria N (AUTOCARRI).
In caso di violazione, l’utente incorrerà nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42.00 a € 173.00, nonché nella sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo.
SOSTE A TEMPO DETERMINATO (cd. DISCO ORARIO)
La riforma ha modificato l’impianto sanzionatorio qui riportato nella vigente versione:
-MANCATA ESPOSIZIONE DEL CD. DISCO ORARIO – sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42.00 a € 173.00;
-PERMANENZA DEL VEICOLO IN SOSTA OLTRE 1 PERIODO DI SOSTA – sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26.00 a € 102.00;
-PERMANENZA DEL VEICOLO IN SOSTA OLTRE 1 PERIODO DI SOSTA – sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 52.00 a € 204.00;
-PERMANENZA DELLA SOSTA OLTRE 3 PERIODI DI SOSTA – sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78.00 a
€ 306.00;
-PERMANENZA DEL VEICOLO IN SOSTA OLTRE 4 PERIODO DI SOSTA – sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 104.00 a € 408.00;
Esempio: zona disco orario di 2 ore (come nel cartello in foto). Sosta consentita ore 8.00 – 10.
-dalle 10.01 alle 12.00 sanzione da € 26.00 a € 102.00;
-dalle 12.01 alle 14.00 sanzione da € 52.00 a € 204.00;
-dalle 14.01 alle 16.00 sanzione da € 78.00 a € 306.00;
-dalle 16.01 alle 18.00 sanzione da € 104.00 a € 408.00;
SOSTE A PAGAMENTO
La nuova normativa ha modificato l’impianto sanzionatorio qui di seguito nella vigente versione introducendo un meccanismo di recupero della tariffa non corrisposta:
-MANCATO PAGAMENTO –> sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42.00 a € 173.00 maggiorata di un importo pari al pagamento della sosta di un’intera giornata.
-SOSTA PROTRATTA ENTRO IL 10% DEL TEMPO PER CUI SI E’ PAGATO – No sanzione;
-SOSTA PROTRATTA TRA IL 10% E IL 50% DEL TEMPO PER CUI SI E’ PAGATO- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 21.00 a € 86.50 maggiorata di un importo pari al pagamento della sosta di un’intera giornata;
-SOSTA PROTRATTA OLTRE IL 50% DEL TEMPO PER CUI SI E’ PAGATO – sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42.00 a € 173.00 maggiorata di un importo pari al pagamento della sosta di un’intera giornata.
Esempio: Pagamento per 1h. Inizio sosta ore 8.00.
– dalle 08.00 alle 09.00 sosta regolare;
– dalle 09.00 alle 09.06 sosta regolare. È stato considerato il 10% del tempo per cui si è pagato;
– dalle 09.07 alle 09.30 sosta irregolare. Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 21.00 a € 86.50 maggiorata di un importo pari al pagamento della sosta di un’intera giornata;
– dalle 09.31 sosta irregolare. Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42.00 a € 173.00 maggiorata di un importo pari al pagamento della sosta di un’intera giornata.
Nel nostro Comune l’importo pari al pagamento della sosta giornaliera è pari ad € 18.00.
N.B. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno, fermi restando gli stalli a essi riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento.
DIVIETO DI SOSTA E FERMATA
(alcune novità inerenti ai punti sulla patente)
•Sosta negli stalli riservati a persone con disabilità – sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €330,00 a € 990,00, rimozione forzata del veicolo e decurtazione di 4 punti sulla patente;
•Sosta nelle fermate dei mezzi pubblici- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €165,00 a € 660,00, rimozione forzata veicolo e decurtazione di 2 punti sulla patente;
BICI E MONOPATTINI
Norme più restrittive per la circolazione dei veicoli della micro-mobilità elettrica. Per i monopattini elettrici vengono introdotti gli obblighi di targa, copertura assicurativa e casco, limitandone la circolazione esclusivamente alle strade urbane con limiti di velocità non superiori a 50 km/h.
Si evidenziano le principali regole e divieti per la guida dei monopattini:
•il conducente deve avere almeno 14 anni;
•obbligo del giubbetto ad alta visibilità;
•obbligo del casco;
•obbligo di dispositivi di illuminazione e acustici;
•divieto di trasportare persone, cose o animali;
•divieto di circolazione su marciapiede;
•divieto di guida senza avere libero uso delle mani;
•rispetto dei limiti di velocità.
In caso di violazione, sanzione amministrativa di €50,00.
Crescono invece le tutele per i ciclisti: oltre al potenziamento delle piste ciclabili, è stato introdotto l’obbligo per gli automobilisti di rispettare una distanza minima di un metro e mezzo durante il sorpasso di una bicicletta.