DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale

ECCO I PUNTI PRINCIPALI E COSA CAMBIA CON IL NUOVO DECRETO DEL 9 MARZO 2020

Fino al 3 aprile 2020 

– sospese le attività didattiche di Università, scuole di ogni ordine e grado, compresi i servizi per l’infanzia (nidi)

 

evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo (esteso a tutto il territorio nazionale), nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

-ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

-sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche’ gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere Culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e’ sospesa ogni attivita’;

-sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita’ telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita’ a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera 

-sono consentite le attivita’ di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione; 

-sono consentite le attivita’ commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita’ contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

-nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche’ gli esercizi commerciali
presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le
richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e’ disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi
alimentari, il cui gestore e’ chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di
cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione; 

 

IN OTTEMPERANZA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI, FINO AL 3 APRILE


LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESI NIDI,  RIMANGONO SOSPESE 

SOSPENDONO LE LORO ATTIVITA’ LA BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA CARUSO BELLOSGUARDO E IL TEATRO DELLE ARTI.

PER QUANTO RIGUARDA LA SEPOLTURA DELLE SALME POTRA’ AVVENIRE IN FORMA PRIVATA LIMITANDO LA PRESENZA AI FAMILIARI PIU’ STRETTI, RISPETTANDO LE DISTANZE DI SICUREZZA E LE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE.    

PER QUANTO RIGUARDA IL CENTRO SOCIALE RESIDENZIALE E’ VIETATO L’ACCESSO A PARENTI E AMICI ,SALVO CASI PARTICOLARI CONCORDATI NEI MODI E TEMPI CON LA DIREZIONE.     

ALL’INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE LA SALA DI ATTESA DELLO SPORTELLO UNICO AL CITTADINO È STATA SPOSTATA IN SALA CONSILIARE, L’INGRESSO È CONSENTITO DALLA PORTA CENTRALE IN PIAZZA DEL COMUNE, CON NUMERO MASSIMO DI 4 PERSONE ALLA VOLTA. INGRESSI REGOLATI ANCHE AGLI UFFICI SITUATI AL PALAZZO PRETORIO E ALL’UFFICIO TRIBUTI.    

Il sindaco invita a recarsi in Comune soltanto per le pratiche urgenti e strettamente necessarie prendendo, se possibile, un appuntamento e utilizzando le procedure on line disponibili, fermo restando la possibilità di scrivere una mail per informazioni generali a urp@comune.lastra-a-signa.fi.it o telefonando al numero verde 800 882299

Nella serata del 9 marzo 2020 è stata firmata l‘Ordinanza regionale n.9 del 8 marzo 2020 Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

L’ordinanza dispone l’isolamento fiduciario per chi arriva (o negli ultimi quattordici giorni è arrivato) dalla Lombardia e dalle altre quattordici province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. “A chiunque faccia ingresso in Toscana – recita l’ordinanza – è fatto obbligo di procedere all’isolamento fiduciario volontario dal giorno dell’ultima esposizione, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, se residente o domiciliati in Toscana, al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta”. Altrimenti si può chiamare il numero unico dell’Azienda USL di riferimento: Toscana Centro 055/5454777, Toscana Nord Ovest 050/954444, Toscana Sud Est 800579579.