Autentica delle firme in materia elettorale

In materia di elettorale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 della Legge 21/03/1990 n. 53, il funzionario incaricato dal sindaco e gli altri soggetti abilitati possono autenticare la firma nei seguenti casi:

  • Dichiarazione di accettazione di candidature elettorali
  • Presentazione di liste elettorali
  • Designazione dei rappresentanti di lista
  • Proposte di legge nazionali e regionali
  • Proposte di referendum nazionali, regionali e locali

L’autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica presidenti delle Province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia.

Requisiti

  • Essere maggiorenni
  • Essere iscritti nelle liste elettorali del territorio

Documentazione necessaria

Per autenticazione firme su dichiarazioni di accettazione delle candidature elettorali:

  1. Valido documento di riconoscimento
  2. Indicazione della elezione cui si riferisce la candidatura
  3. Indicazione della lista per la quale il soggetto si candida

Per autenticazione firme di presentazione delle liste per le elezioni:

  1. Valido documento di riconoscimento (per ogni firmatario)
  2. Indicazione dell’elezione cui la lista si riferisce
  3. Descrizione della lista che si intende presentare

Per autenticazione di firme su proposte di leggi e referendum a carattere nazionale, regionale o locale

  1. Valido documento di riconoscimento
  2. Indicazione della sottoscrizione alla quale si intende aderire

Nota

Coloro che si presenta privi di documento di identità devono essere accompagnato da due persone maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, che si rendano garanti della sua identità.

Costo e modalità di pagamento

L’autenticazione delle firme previste dalle procedure elettorali è esente da imposta di bollo e dai diritti.

Normativa di riferimento 

  • D.P.R. 445/2000
  • Legge 21 marzo 1990 n.53 “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (art. 14) e successive modificazioni”
  • Legge 120/1999