ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI “Chi può bruciare, cosa e dove: chiarimenti”

TIPO DI MATERIALE

SOGGETTO

DOVE

Il materiale vegetale proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi di pertinenza di abitazioni

PRIVATI CITTADINI

I MATERIALI VEGETALI SONO DA CONSIDERARSI RIFIUTI E DEVONO ESSERE CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

Il materiale vegetale, invece, proveniente dalle attività agricole e/o forestali

AZIENDE AGRICOLE O PRIVATI CITTADINI CHE GESTISCONO COLTURE AGRICOLE IN ZONA AGRICOLA

POSSONO ABBRUCIARE IN AREA AGRICOLA, NELLO STESSO LUOGO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE VEGETALE NEI PERIODI NON SOGGETTI A DIVIETO

Con la conversione in legge del decreto n. 91/2014 , ad opera della legge 11 agosto 2014 n. 116 (pubblicata in G.U. 20 agosto 2014, n. 192), è entrata in vigore la norma che disciplina la combustione in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale ed è opportuno fare alcune precisazione sull’argomento in materia di “abbruciamento residui vegetali”.

Il materiale vegetale proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi di pertinenza di abitazioni insediamenti produttivi o similari è rifiuto e pertanto deve essere gestito da parte del produttore mediante il conferimento ai Centri di raccolta ovvero mediante prenotazione al numero verde per il ritiro degli ingombranti a domicilio ovvero, se in piccoli quantitativi, direttamente nei contenitori per la raccolta porta a porta.

Il materiale vegetale, invece, proveniente dalle attività agricole e/o forestali può essere utilizzato nel medesimo luogo di produzione, come ammendante o concimante, attraverso l’operazione di abbruciamento nel rispetto delle norme tecniche dettate dall’art. 66 del Regolamento Forestale della Toscana (Regolamento regionale dpgr n. 48/R del 08/08/2003).

Si definisce rifiuto, infatti, ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.

Al medesimo art. 183 comma 1 lett. d) si definiscono i rifiuti organici cioè “i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici etc..”, introducendo quindi nella definizione anche lo scarto vegetale di giardini e parchi, ribadendo, qualora ce ne fosse bisogno, che tali materiali sono e rimangono rifiuti.

L’art. 185, invece, riporta i casi di esclusione dal regime di rifiuto per taluni materiali; non rientrano infatti (art. 185 comma 1 lett. f)) “omissis.., la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, .. omissis”

Si lega, pertanto la tipologia, del materiale (sfalci e potature) all’origine della stessa (agricola e/o forestale) al fine dell’esclusione dalla definizione di rifiuto.

Possono quindi essere esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti solo quei materiali prodotti da attività agricole e forestali (sarmenti di vite, potature di olivo, potature forestali etc..).

Per cui, dalla lettura della norma, si evince che:

  1. i materiali agricoli e forestali non pericolosi possono essere utilizzati in agricoltura, come ammendante e/o concimante oppure per la produzione di energia;

  2. i rifiuti di giardini e parchi devono essere gestiti come rifiuti ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

La legge n. 116/2014 introduce il nuovo comma 6 bis all’art. 182 del testo Unico Ambientale che recita: “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185 comma 1 lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. …omissis..

Nella sostanza, la norma così come in ultimo modificata dalla legge n. 116/2014, non fa altro che “regolarizzare” quanto già la Legge Forestale della Regione Toscana, il D.P.G.R. n. 48/R/2003, consentiva ai sensi dell’art. 66, sempre e comunque riferito a “abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali

In definitiva, pertanto, al di fuori del periodo di cui sopra – che va dal 01 novembre al 31 marzo – e in quello classificato per legge (Legge regionale forestale n- 39 del 21/03/2000) ad alto rischio incendi – che va dal 1° luglio al 31 agosto – l’abbruciamento è consentito, ma nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1. nelle aree boscate occorre l’autorizzazione dell’Ente competente;

2. a qualsiasi distanza dal bosco e all’interno dei castagneti da frutto occorre rispettare le norme generali di prevenzione antincendi boschivi

e ricordarsi sempre che:

  • è espressamente vietata l’accensione di fuochi in presenza di vento;

  • l’abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e altamente combustibile;

  • il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli che abbiano una dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili;

  • le operazioni devono essere effettuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco e abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento.

S aggiunge, inoltre, che il territorio di Lastra a Signa – unitamente a quello degli altri Comuni della piana fiorentina – rientra tra i Comuni che hanno alcuni vincoli e obblighi in materia di tutela dell’aria dall’inquinamento. Al fine del mantenimento della Qualità dell’aria nei limiti delle norme, sul nostro territorio è vietata l’attività di abbruciamento degli scarti vegetali – anche laddove consentita dalle norme sui rifiuti – nel periodo che va dal 01 novembre al 31 marzo – per ridurre le emissioni di CO2 e degli altri gas che – in periodo invernale caratterizzato da basse pressioni – possono causare un effetto serra particolarmente nocivo per la salute umana (ordinanza sindacale n. 138/2016).

Normativa

decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Legge Regionale Forestale n. 39 del 21/03/2000

Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R/2003 del 08/08/2003

 

Info

Ufficio Ambiente
Indirizzo: P.zza del Comune 17, Lastra a Signa
Tel: 055 8743250
E-mail: ambiente@comune.lastra-a-signa.fi.it
Orario di apertura: Martedì e Giovedì dalle 8:40 alle 13:40 e dalle 15:00 alle 17:40;