Dichiarazione di nascita

Le nascite avvenute sul territorio italiano devono essere registrate all’Ufficio di Stato Civile, il quale provvede a trasmettere la comunicazione al Comune di residenza dei genitori, o in caso di residenze diverse, a quello della madre.
La dichiarazione è l’adempimento che prelude alla formazione dell’atto per l’iscrizione della nascita nel registro di stato civile. Nella dichiarazione deve essere indicato il nome scelto per il nascituro. Con la registrazione della nascita l’individuo assume la propria identità personale, ed acquista la capacità di essere titolare attivo e passivo di diritti.

Dove e quando dichiarare la nascita
La dichiarazione di nascita di un figlio può essere fatta:
– presso il comune di nascita (previo appuntamento al numero 0558743290): entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all’ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con l’attestazione di nascita (rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto). E’ necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori;
– presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con l’attestazione di nascita. L’atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi siano residenti in comuni diversi. E’ necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori;
– presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all’ufficio di stato civile del proprio comune di residenza con l’attestazione di nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni. E’ necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori.
Per le nascite avvenute nell’abitazione privata, l’interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.
L’iscrizione anagrafica del figlio viene sempre effettuata presso il comune di residenza della madre.

Chi effettua la dichiarazione
Per i genitori uniti in matrimonio la dichiarazione di nascita può essere resa da:
– uno dei due genitori o entrambi
– un loro procuratore speciale
– medico/ostetrica che ha assistito al parto
– persona che ha assistito al parto

Per i genitori non uniti in matrimonio la dichiarazione di nascita può essere resa da:
– la sola madre che intende riconoscere il figlio
– il padre e la madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
– il solo padre se la madre non intende essere nominata

E’ garantita alle donne che lo desiderino, la possibilità di partorire nelle strutture sanitarie pubbliche mantenendo l’anonimato, e senza quindi alcun obbligo di riconoscimento del figlio.
In questo caso la dichiarazione di nascita è effettuata dal medico/ostetrica che hanno assistito al parto rispettando la volontà della madre di non essere nominata ed il neonato verrà affidato ai servizi sociali per essere avviato all’adozione.
Il cognome e il nome del bambino saranno assegnati dall’Ufficiale di stato civile che redige l’atto.

Cosa presentare
– attestazione di nascita, rilasciata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto;
– documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (per gli stranieri passaporto/documento per l’espatrio rilasciato dal paese di appartenenza).

Gli adempimenti richiesti ai genitori
– sottoscrizione della dichiarazione di nascita;
– per gli stranieri: compilazione e sottoscrizione della dichiarazione inerente l’attribuzione del cognome e della cittadinanza secondo la legislazione del proprio paese. I genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

Attribuzione del nome del neonato
Al neonato si possono attribuire fino a tre nomi che lo accompagneranno per tutta la vita. Nel caso siano imposti due o piu’ nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.
esempio:
Laura, Giovanna Aurora: solo il primo nome sarà riportato nelle certificazioni
Laura Giovanna, Aurora: i primi due nomi saranno riportati nelle certificazioni
Laura Giovanna Aurora: tutti e tre i nomi saranno riportati nelle certificazioni

Non si può attribuire al figlio il nome del padre o di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, oppure nomi indicanti località o nomi “imbarazzanti”.
Ai figli di cui non siano conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l’origine naturale.
I nomi stranieri devono essere espressi con le lettere dell’alfabeto italiano esteso a J, K, X, Y e W e – ove possibile – anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine.
Nell’attribuzione del cognome, ai figli nati in Italia di cittadini stranieri, deve osservarsi la normativa del paese di appartenenza.

Attribuzione del cognome del neonato
La Corte Costituzionale con sentenza n. 131 del 27/04/2022 ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio. Pertanto è ora possibile attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori, o il solo cognome paterno o materno. Deve però esservi l’accordo di entrambi i genitori.
La scelta può essere tra:
– doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
– solo cognome paterno;
– solo cognome materno.
L’accordo dei genitori sarà ritenuto sottinteso e non dovrà essere manifestato o raccolto in documenti diversi e ulteriori rispetto all’atto di nascita (vedi circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 14/06/2017)

Descrizione e tempi del procedimento
L’ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione prodotta e la competenza a ricevere la dichiarazione.
Riscontrata la regolarità della documentazione, il procedimento si conclude con la redazione e la sottoscrizione dell’atto di nascita.
Il procedimento ha termine contestualmente alla dichiarazione di nascita resa e sottoscritta dal/i genitore/i (o aventi titolo).
Qualora emergano elementi o situazioni che richiedano un’analisi più approfondita della procedura, il termine è di massimo 30 giorni dalla richiesta dell’avente titolo di formare l’atto di nascita.
Avverso il provvedimento di rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere la dichiarazione di nascita è ammesso ricorso al Tribunale di Firenze, ai sensi dell’art. 95 D.P.R. 396/2000

Costi
Nessun costo

Normativa di riferimento
– Codice civile, articoli dal 231 al 290
– D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396 “Regolamento stato civile”
– Legge 31 Maggio 1995 n. 218 – limitatamente agli stranieri (diritto internazionale privato)

Info
Ufficio Stato Civile
Tel: 0558743290
Email: anagrafe@comune.lastra-a-signa.fi.it