Attribuzione di numero civico

Tutti gli accessi, che dall’area di circolazione immettono direttamente o indirettamente alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, chioschi, accessi secondari, e altri), devono essere contraddistinti da numeri arabi che costituiscono la numerazione civica.
Il numero civico è necessario per individuare in modo univoco le singole abitazioni ed attività.
Gli interessati all’attribuzione di un nuovo numero civico una volta ultimati i lavori di costruzione dei nuovi fabbricati o di ristrutturazione di quelli già esistenti e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, devono presentare all’Ufficio Toponomastica (c/o Sportello unico del Comune) richiesta di assegnazione di nuovo numero civico compilando il modello in allegato.
La fornitura e posa in opera della targhetta con il numero civico esterno è a carico del richiedente. La numerazione civica è obbligatoria ai fini dell’ottenimento della residenza anagrafica.

Chi può presentare la richiesta
– Proprietario dell’immobile
– Legale rappresentante della ditta proprietaria
– Tecnico incaricato dalla proprietà
– Amministratore di condominio
– Altro (tutore, curatore, amministratore di sostegno …)

Documentazione da presentare
– copia del documento di identità del richiedente;
– planimetria generale in scala opportuna con indicazione degli accessi all’immobile;
– attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria;

Tempi di conclusione del procedimento: Entro 30 giorni dalla richiesta

Costi
– Pagamento dei diritti di segreteria pari a 30,00 euro per ogni numero civico da apporre tramite Pago PA ;
– 2 marche da bollo da 16,00 euro da presentare al momento della richiesta

Allegati
Modello – Richiesta attribuzione/variazione numero civico

Normativa di riferimento
– Art. 10 legge 24.12.1954 n. 1228; o Artt. 42 e 43 D.P.R. 30.05.1989 n. 223 (Regolamento di attuazione);
– Art. 73 comma 3 bis del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507;
– Circolari del Ministero dell’Interno e dell’Istituto Nazionale di Statistica che dettano norme di attuazione, a partire dal 1951 con le “Istruzioni per l’ordinamento ecografico”, e poi riprese e definite nella pubblicazione “Metodi e norme” serie B n. 29 anno 1992, fino poi alle ultime in occasione della preparazione dei censimenti del 2001.
– Decreto Presidente della Repubblica 380/2001.

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale.