Separazione personale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, ha previsto due nuove possibilità per i cittadini che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio consensualmente, senza ricorrere al Tribunale:
1) accordo di separazione personale o di divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile (l’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa);
2) convenzione di negoziazione assistita davanti all’avvocato.

È necessario precisare che si tratta sempre di separazione e/o divorzio consensuali (ovvero solo se le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni con cui regolare i loro rapporti).

In seguito all’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

 


1) SEPARAZIONE PERSONALE, DIVORZIO E MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE

Condizioni

Si può ricorrere a tale modalità semplificata solo se ricorrono le seguenti condizioni:

  • non vi siano figli minori;
  • non vi siano figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
  • non vi siano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • l’accordo non contenga disposizioni di trasferimento patrimoniale. Non rientra nel divieto della norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento) sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civile o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile). Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione in unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum).

Dove

Competente a ricevere l’accordo è il Comune:

  • di iscrizione dell’atto di matrimonio civile (luogo in cui il matrimonio è stato celebrato);
  • di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi o celebrato all’estero tra due cittadini italiani o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero;
  • di residenza di almeno uno dei coniugi.

 

Procedimento di separazione o divorzio

I coniugi che intendono separarsi o divorziare devono:

  • prenotare un appuntamento con l’Ufficiale di Stato Civile del Comune al seguente numero di telefono 055 8743290;
  • compilare l’apposito modello (allegato 1 o 2);
  • presentarsi personalmente e congiuntamente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, all’appuntamento per sottoscrivere l’accordo di separazione o divorzio alle condizioni fra loro concordate;
  • comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell’accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso. La conferma rende efficaci gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della prima sottoscrizione. La mancata comparizione di uno o di entrambi i coniugi equivale a mancata conferma dell’accordo.

 

Procedimento di modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Le parti possono procedere davanti all’Ufficiale di Stato Civile anche a modificare le condizioni di separazione o divorzio già raggiunte in precedenza.
Anche in questo caso le parti dovranno presentare un’apposita dichiarazione (allegato 3), e presentarsi personalmente alla data concordata, con l’assistenza facoltativa di un legale, per sottoscrivere l’accordo modificativo.
Il procedimento è analogo a quello previsto per la separazione e il divorzio e valgono gli stessi limiti e condizioni, ma non è prevista la seconda comparizione per la conferma dell’accordo, il quale è dunque immediatamente efficace.

Costi

Il costo del procedimento di separazione, di divorzio e/o di modifica degli accordi patrimoniali di separazione o di divorzio è di € 16,00 i quali dovranno essere versati direttamente all’Ufficiale di Stato Civile al momento della redazione dell’accordo.

Modulistica

Allegato 1)  – Dichiarazione sostitutiva di certificazione per separazione personale
Allegato 2)  – Dichiarazione sostitutiva di certificazione per divorzio
Allegato 3)  – Dichiarazione sostitutiva di certificazione per modifica accordi di separazione/divorzio

 


2) CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DAVANTI ALL’AVVOCATO

L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità, per i coniugi o gli ex coniugi, di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per ciascuna parte, al fine di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi a un avvocato, per la verifica dei presupposti di legge e per gli adempimenti previsti.

L’accordo raggiunto è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi e altre ipotesi previste dalla legge).

Procedimento

Competenti a ricevere l’accordo sono gli avvocati delle parti, almeno uno per ogni coniuge.
Ciascuno degli avvocati deve inviare entro 10 giorni all’Ufficio di Stato Civile la copia autentica dell’accordo, munita del nullaosta della Procura ovvero dell’autorizzazione.

L’invio all’Ufficio Stato Civile del Comune di Lastra a Signa può avvenire con una delle seguenti modalità:

  • raccomandata con avviso di ritorno indirizzata a: Comune di Lastra a Signa – Ufficio di Stato Civile, Piazza del Comune 17, 50055 Lastra a Signa (FI);
  • consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune;

Modulistica
Allegato 1) –  Modello per la trasmissione della convenzione di negoziazione assistita


Info

Ufficio Stato Civile
Piazza del Comune, 17 – 50055 Lastra a Signa (FI)
Telefono: 055/8743290
Email: anagrafe@comune.lastra-a-signa.fi.it
Posta elettronica certificata: