Accensione degli impianti di riscaldamento

La legge prevede limiti di tempo e di orario precisi, entro i quali gli impianti di riscaldamento pubblici e privati possono rimanere accessi.

Per la nostra zona"zona D" è prevista una accensione massima di 12 ore giornaliere nel periodo compreso fra il 1° novembre al 15 aprile di ciascuna anno.

Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’ercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quelle consentita a pieno regime.

 

Le disposizioni relative alla limitazione del periodo e dell’orario non si applicano:

  • agli ospedali e ai luoghi di cura in genere; – alle scuole materne e agli asili nido;

  • agli alberghi, alle pensioni e attività similari;

  • ai locali adibiti a piscine, saune e assimilari;

  • agli edifici artigianali e industriali, in presenza di particolari esigenze tecnologiche o di produzione.

 

In situazioni climatiche particolarmente rigide, in deroga alle limitazioni previste dalla legge, i Sindaci possono ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.