Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio, ospita ovvero cede la proprietà o il godimento di beni immobili ad un cittadino straniero (extracomunitario) o apolide, anche se parente o affine, per un periodo superiore a 30 giorni, è tenuto a darne comunicazione scritta all’autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco).
Tale comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dell’immobile e deve includere:
– le generalità del denunciante;
– le generalità dello straniero o apolide con gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano;
– l’esatta ubicazione dell’immobile;
– il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
La comunicazione va effettuata su apposito modulo e alla stessa deve inoltre essere allegata copia
fotostatica di un documento di riconoscimento (passaporto, permesso di soggiorno, patente, carta d’identità) in corso di validità del cittadino straneiro o apolide.
La mancata comunicazione entro le 48 ore comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 160,00 a € 1.100,00.
Il trasgressore può avvalersi della facoltà du cui all’art. 16 della legge n° 689/81 che consente di definire, con effetto liberatorio, la violazione mediante il pagamento di una somma di € 320,00