Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

La normativa vigente prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.

Sono ammessi ai contributi in oggetto gli interventi in civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali di carattere motorio o sensoriale permanenti. I contributi possono essere concessi anche ai condomini di civili abitazione dove risiedono i soggetti sopraindicati.

La domanda per ottenere il contributo economico regionale per l’eliminazione delle barriere architettoniche può essere presentata:

  • da persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico, sensoriale o cognitivo  

  • da coloro che ne esercitano la tutela, la potestà, ovvero l’amministrazione di sostegno.

 Per avere diritto al contributo il portatore di handicap deve avere residenza anagrafica nell’edificio interessato dall’intervento, o deve assumerla entro tre mesi dal momento della comunicazione del comune dell’ammissione al contributo.                                              

Il contributo è concesso nella seguente misura:

  1. per la realizzazione delle opere edilizie sono concessi contributi in misura non superiore al 50% della spesa effettiva e comunque fino ad un massimo di Euro 7.500,00;

  2. per l’acquisto e l’installazione delle attrezzature sono concessi contributi in misura non superiore al 50% della spesa effettiva e comunque fino ad un massimo di Euro 10.000,00.

A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo.

Gli interessati possono realizzare le opere per cui richiedono il contributo:

Subito dopo la presentazione della domanda, sopportando però, in questo caso, il rischio della eventuale mancata concessione del contributo stesso.

Dopo la notifica, da parte del Comune, dell’ammissione al finanziamento, avendo in questo caso la certezza del contributo.



TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

EROGAZIONE

L’ erogazione di contributi verrà effettuata dal Comune dopo la verifica della residenza anagrafica e presentazione delle fatture che attestino i lavori eseguiti. Le domande di contributo che, per mancanza di fondi, non vengono soddisfatte nell’anno, rimangono valide per i due anni successivi e sono valutate per la formazione della nuova graduatoria.

 

Documentazione

La domanda deve essere presentata in carta libera secondo lo schema scaricabile in allegato o disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, e deve essere consegnata al Protocollo Generale del Comune con allegata la documentazione:

  • Certificato medico in carta libera attestante l’handicap;

  • Copia autenticata del certificato di invalidità rilasciato dalla competente Commissione della A.S.L.;

  • Preventivo della spesa da sostenere.

 

Normativa

– legge 9 gennaio 1989, n.13.

– legge 27 febbraio 1989, n.62

– circolare n.1669 / U.L. del 22.06.1989

– legge regionale n. 47 del 9 settembre 1991 modificata dalla legge regionale n.66 del 29 dicembre 2003 n.66 e da ultimo modificata dalla L.R. 16 novembre 2004.

– Regolamento Regionale n.11/R del 03 gennaio 2005.