Dal 22 marzo 2016 sono in vigore semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali come stabilito dal D.Lgs 151/2015 ed illustrato dall’INAIL nella circolare n. 10 del 21 marzo 2016.
Tra le principali novità in materia di infortunio sul lavoro e malattie professionali due interessano il datore di lavoro in termini di semplificazione di adempimenti.
La prima riguarda l’invio del certificato di infortunio, che dal 1 luglio 2013 doveva essere trasmesso dai datori solo in via telematica all’Istituto, con esonero dell’obbligo di invio del certificato medico. Nella circolare 10/2016 viene invece chiarito che dal 22 marzo 2016 l’INAIL non può più richiedere il certificato medico al datore di lavoro ed allo stesso tempo l’obbligo di invio è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza. Permane però l’obbligo per il datore di lavoro di inserire nella denuncia i dati relativi al numero identificativo e alla data di rilascio del certificato medico.
La seconda importante novità concerne la denuncia di infortunio all’autorità di Pubblica sicurezza (questura o sindaco) entro due giorni dal sinistro. Sempre dal 22 marzo 2016 l’obbligo di invio all’autorità di Pubblica sicurezza delle informazioni relative agli infortuni è posto a carico dell’INAIL (solo per gli infortuni con prognosi oltre i 30 giorni o mortali); di conseguenza il datore di lavoro è esonerato da questo adempimento.
Normativa
- D.P.R. n. 1124/1965 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, art. 53
- Circolare INAIL n. 10 del 21 marzo 2016