Dal 19 gennaio 2013 chi intende guidare i ciclomotori deve conseguire la patente di guida di categoria AM e cessano i corsi di teoria tenuti dalle scuole secondarie, con la relativa competenza che passa alle autoscuole.
Sono queste le novità importanti in materia di circolazione con ciclomotori previste dal dlgs 59/2011 e regolamentate da uno specifico decreto del Ministero dei trasporti del 10 dicembre 2012 (pubblicato sulla GU n. 9 del 09/01/2013).
Dunque, dal 19 gennaio 2013 per guidare i ciclomotori a due o tre ruote e i quadricicli leggeri bisognerà essere in possesso della patente di cat. AM. Questa patente sarà rilasciata a chi ha compiuto 14 anni di età e sarà valida anche all’estero, ma per guidare ciclomotori all’estero sarà necessario aver compiuto i 16 anni.
Il conducente minorenne, come con la vecchia normativa, non potrà trasportare passeggeri sul ciclomotore, anche se la carta di circolazione del ciclomotore ne consenta il trasporto. I certificati di idoneità alla guida finora rilasciati resteranno validi e saranno equipollenti alla patente cat. AM; saranno tuttavia sostituiti d’ufficio dalla patente di guida "AM" in occasione del primo rinnovo oppure in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento.
Non essendo più consentito il rilascio del CIGC ed essendo state abrogate le disposizioni sul suo conseguimento, cessano da subito i corsi di teoria organizzati dalle scuole secondarie; conseguentemente, i candidati dovranno presentarsi agli esami da privatisti o avvalersi di un’autoscuola.
Di rilievo è la previsione che le norme sanzionatorie relative alla patente di categoria AM si applicheranno anche ai conducenti muniti di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.
Il decreto del Ministero appena pubblicato, oltre a contenere le specifiche disposizioni inerenti alle esercitazioni e agli esami finalizzati al conseguimento della patente AM, provvede a disciplinare dettagliatamente la fase transitoria di coesistenza con il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Come chiarito anche dalla circolare prot. n. 635 del 9 gennaio 2013 dello stesso Ministero, l’idoneità alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita entro il 18 gennaio ai fini del rilascio del CIGC, consente di accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente AM. L’autorizzazione a esercitarsi eventualmente già rilasciata per il conseguimento del CIGC, vale come foglio rosa per l’esercitazione finalizzata al conseguimento della patente AM; non è più richiesto l’attestato di frequenza al corso di teoria.
Inizialmente, nella fase transitoria, la prova di teoria continuerà a svolgersi secondo le modalità previste per il conseguimento del CIGC, sia con riferimento ai questionari (dieci domande per tre risposte ciascuna) sia con riferimento alla durata (trenta minuti) e al numero massimo di quattro risposte errate tollerate; a regime, l’esame di teoria si articolerà su trenta affermazioni vero-falso, durerà venticinque minuti e saranno consentite al più tre risposte errate.
Il decreto ministeriale del 10 dicembre 2012 stabilisce inoltre che la prenotazione a una seduta di esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di un certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore, effettuata entro il 18 gennaio, è valida come prenotazione alla prova pratica per il conseguimento della patente AM.
La prova pratica di guida potrà svolgersi, indifferentemente, su un ciclomotore a due o tre ruote o su un quadriciclo leggero, purché omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente. In attesa di un ulteriore specifico decreto ministeriale, non sono ammessi all’esame i ciclomotori a tre ruote e i qudricicli leggeri non dotati di retromarcia.