Timbratura e convalida di bolle di accompagnamento per vino e mosti


Il Regolamento CEE 884/2001 del 24.04.2001 stabilisce le modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

Ogni persona fisica o giuridica e ogni  Associazione di persone  che intende trasportare o spedire prodotti vitivinicoli deve redigere, sotto la sua responsabilità, un documento che scorta il trasporto stesso denominato “bolla di accompagnamento” (D.O.C.O.).

Al momento dell’acquisto e comunque prima del suo utilizzo, i suddetti documenti dovranno essere presentati al Comune per la loro vidimazione preventiva.
All’istanza suddetta devono essere allegati:
1) bolle da vidimare
2) copia della fattura o bolla di accompagnamento relativa all’acquisto delle bolle di accompagnamento.

Al momento del trasporto l’interessato dovrà provvedere a far timbrare, a convalida, la bolla di accompagnamento debitamente compilata in ogni sua parte, la timbratura potrà essere effettuato  lunedì, mercoledì e  venerdì presso il Comando di Polizia Municipale e nei giorni di apertura al pubblico (martedì e Giovedì con orario 8.30/13.30 – 15.15/17.45) presso l’Ufficio Commercio/Sviluppo Economico.

Il produttore deve inoltre provvedere alla tenuta dei registri vitivinicoli che  devono essere vidimati presso il Comune, previa domanda in carta semplice, a seguito dell’attribuzione alla ditta del numero di codice dal Servizio Repressioni e Frodi.


 


Normativa

Decreto Ministeriale 19.12.1994, n. 768.