Voto dei cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE

Elezioni politiche del 25 settembre 2022

I cittadini residenti all’estero iscritti all’ AIRE (anagrafe italiana residente estero) voteranno per i candidati della Circoscrizione estero.
In base alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione estero votano per corrispondenza, ricevendo il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato, utilizzando preferibilmente il portale online dei servizi consolari Fast It .
Chi invece intende votare in Italia, dovrà far pervenire al consolato competente un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’indicazione della consultazione per la quale l’elettore intende esercitare l’opzione. La dichiarazione deve essere datata e firmata dall’elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al consolato anche tramite persona diversa dall’interessato entro il 31/07/2022 (10 giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali).  Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio consolare di riferimento.
Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione delle prossime elezioni politiche riceveranno dai rispettivi Comuni italiani una cartolina per votare  presso i seggi elettorali in Italia per i candidati nelle circoscrizioni nazionali e non per quelli della Circoscrizione Estero.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.

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Descrizione
I cittadini italiani maggiorenni residenti all’estero, iscritti all’AIRE e nelle liste elettorali del Comune, possono esercitare il diritto di voto in tutte le elezioni che si svolgono in Italia, ma con modalità diverse a seconda del tipo di elezione.

1) ELEZIONI POLITICHE E REFENDUM ABROGATIVI E COSTITUZIONALI
I cittadini aventi diritto votano per corrispondenza nello Stato in cui risiedono.
Quella del voto per corrispondenza è la modalità ordinaria di voto. Pertanto non è necessario presentare alcuna richiesta.
In alternativa è possibile optare, entro il termine fissato dalla legge, per rientrare a votare in Italia, presso le sezioni elettorali del comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
Entro i 18 giorni che precedono la data delle elezioni, gli uffici consolari inviano, agli elettori residenti nella circoscrizione, un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la busta affrancata con l’indirizzo dell’ufficio consolare, oltre alle liste dei candidati.
L’elettore, dopo aver espresso il voto, spedisce, entro il 10° giorno antecedente le elezioni, la busta, contenente la scheda, all’ufficio consolare. Quest’ultimo invia le schede pervenute entro le ore 16:00 del giovedì antecedente le elezioni, all’ufficio centrale per la Circoscrizione estero in Italia.
Lo scrutinio avviene contestualmente allo scrutinio dei voti espressi sul territorio nazionale.
Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con i quali il Governo italiano non ha potuto concludere accordi per garantire che il diritto di voto si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, oppure in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l’esercizio del diritto di voto secondo tali condizioni.
Dove si verifichino queste situazioni che non consentono l’esercizio del voto per corrispondenza, vengono adottate le misure organizzative per dare la possibilità ai cittadini italiani residenti in tali Stati di votare in Italia. A tali elettori viene inviata, da parte dei comuni nelle cui liste sono iscritti, una cartolina con l’avviso relativo alla data e agli orari per l’esercizio del voto in Italia.

Opzione per il voto in Italia
Coloro invece che vogliono tornare a votare in Italia, devono inviare comunicazione scritta all’ufficio consolare di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (art. 4, comma 1, legge 459/2001).
In caso di elezioni anticipate o di referendum l’elettore può esercitare l’opzione per il voto in Italia entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni (art. 4, comma 2, legge 459/2001).
L’opzione è una dichiarazione redatta su carta libera e deve riportare i dati anagrafici dell’elettore, il luogo di residenza all’estero e l’indicazione del comune di iscrizione Aire o di ultima residenza, l’indicazione della consultazione per la quale viene esercitata l’opzione, la data e la firma dell’elettore.
L’opzione è valida soltanto per la votazione per la quale è effettuata.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.

2) ELEZIONI REGIONALI
I cittadini aventi diritto possono votare solo tornando in Italia. Non è previsto il voto per corrispondenza. Poiché è prevista solo la possibilità di votare tornando in Italia, i cittadini residenti all’estero non devono presentare alcuna domanda. Sarà cura dell’Ufficio Elettorale inviare a tutti gli interessati una cartolina-avviso di convocazione contenente le informazioni necessarie per votare in Italia.

3) ELEZIONI AMMINISTRATIVE
I cittadini aventi diritto possono votare solo tornando in Italia. Non è previsto il voto per corrispondenza. Poiché è prevista solo la possibilità di votare tornando in Italia, i cittadini residenti all’estero non devono presentare alcuna domanda. Sarà cura dell’Ufficio Elettorale inviare a tutti gli interessati una cartolina-avviso di convocazione contenente le informazioni necessarie per votare in Italia.

4) ELEZIONI EUROPEE
I cittadini che risiedono in uno Stato estero che fa parte dell’Unione Europea possono, in alternativa:
a) votare nello Stato in cui risiedono presso i seggi appositamente costituiti (non è previsto il voto per corrispondenza). Non è necessario presentare alcuna domanda, i cittadini riceveranno dagli uffici diplomatici italiani tutte le informazioni necessarie per votare;
b) votare in Italia presso il proprio Comune. In questo caso i cittadini devono comunicare la loro intenzione di tornare a votare in Italia per scritto, in carta semplice, agli uffici diplomatici italiani dello Stato estero in cui risiedono, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura. L’Ufficio Elettorale del Comune, ricevuto l’elenco di queste persone, invia a tutti gli interessati una cartolina-avviso di convocazione contenente le informazioni necessarie per votare in Italia.

I cittadini che risiedono in uno Stato estero che non fa parte dell’Unione Europea possono votare solo tornando in Italia.

Rimborso spese di viaggio
Agli elettori residenti all’estero, che tornano a votare in Italia, non viene corrisposto alcun rimborso delle spese di viaggio (art. 20 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).
Tuttavia questi elettori possono usufruire delle riduzioni tariffarie previste dagli enti che erogano servizi di trasporto (Trenitalia, Società Autostrade, compagnie aeree e marittime di navigazione, ecc.)
Maggiori informazioni su queste riduzioni tariffarie verranno fornite all’approssimarsi delle elezioni.
L’unica eccezione riguarda quei cittadini italiani che in occasioni di elezioni politiche e referendum non possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza e sono costretti a tornare in Italia per votare, perché risiedono in uno Stato estero in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, o con il quale il Governo italiano non ha potuto concludere intese per garantire il pieno esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani o in cui la situazione politica o sociale compromette lo svolgimento di tale diritto.
Questi cittadini hanno diritto al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio, purché presentino una richiesta all’Ufficio consolare italiano dello Stato in cui risiedono o, se non vi sono tali uffici, di uno Stato estero confinante, allegando la tessera elettorale e il biglietto di viaggio.
Si ricorda, infine, che solo per le elezioni regionali, la Regione Toscana (art. 32 della L. R. Toscana 22 maggio 2009, n. 26) prevede un’indennità forfettaria a titolo di rimborso spese di:
a) euro 103,00 per i cittadini toscani provenienti dai paesi europei;
b) euro 206,00 per i cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei.
La somma può essere riscossa presso l’ufficio elettorale dimostrando di aver votato mediante esibizione della tessera elettorale.
Questo rimborso è cumulabile con le riduzioni tariffarie delle quali il cittadino eventualmente usufruisce.

Come si esercita il voto per corrispondenza
Entro i 18 giorni che precedono la data delle elezioni/referendum gli uffici consolari inviano agli elettori interessati un plico con il certificato elettorale, la scheda elettorale e due buste (una affrancata e una bianca).
Gli elettori che a 14 giorni dalla data delle elezioni non hanno ricevuto il plico possono richiederlo presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare. Quest’ultimo dopo le opportune verifiche provvederà a consegnare il plico.
Una volta ricevuto il plico l’elettore deve esprire il proprio voto nella scheda, inserire la scheda nella busta bianca e successivamente inserire la scheda bianca nella busta affrancata con il certificato elettorale ed inviare il tutto al consolato competente.
Per essere valide, le buste con le schede devono arrivare entro le 16:00 del giovedì che precede le elezioni.
Le schede arrivate in ritardo vengono bruciate.
È responsabilità del Consolato inviare in Italia le buste pervenute in tempo.
Lo scrutinio delle schede avviene contestualmente allo scrutinio dei voti nazionali.

Normativa di riferimento
– Legge n. 52 del 6 maggio 2015 “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”.
– Legge n. 459 del 27 dicembre 2001 “Norme per l’ esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”.

Info
Ufficio Elettorale del Comune di Lastra a Signa
Piazza del Comune 17, Lastra a Signa (FI), 50055
Orario di apetura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08:40 alle 13:40, martedì e giovedì dalle 08:40 alle 13:40 e dalle 15:00 alle 17:40
Tel: 055/8743219
Pec: comune.lastra-a-signa@pec.it
E-mail: anagrafe@comune.lastra-a-signa.fi.it
Responsabile procedimento: Dr. Marco Cini