In vigore l’ordinanza per la manutenzione della rete stradale comunale e vicinale di uso pubblico

Manutenzioni della rete stradale comunale e vicinale di uso pubblico: i proprietari dei terreni confinanti devono provvedere alla sfalcio e all’abbattimento delle alberature pericolose poste in una fascia della profondità di 6 metri dal margine esterno. Lo indica un’ordinanza dell’amministrazione comunale in vigore dal 2016, con l’obiettivo di evitare che la mancata manutenzione di queste aree possa provocare un rischio per l’incolumità pubblica e un danno per la circolazione stradale. All’interno del territorio comunale – si legge nell’ordinanza- vi è una presenza massiccia di terreni boschivi ed ex coltivi posti a margine delle strade comunali e di uso pubblico che attualmente versano in uno stato di abbandono e incuria e dove si verificano frequentemente sempre più casi di cadute di alberi. Inoltre con gli ultimi eventi meteorologici, la presenza di alberature lungo le scarpate sovrastanti la rete viaria, ha accelerato fenomeni di dissesto idrogeologici. A fronte di queste considerazioni e tenuto conto che l’abbandono dei terreni e l’erba e siepi incolte favoriscono la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica, quali topi, rettili e volatili nonché pericolo di incendio, l’amministrazione comunale ordina a tutti i proprietari di provvedere alla manutenzione dei terreni. In particolare si dispone che i detentori di queste proprietà debbano provvedere al taglio a raso o abbattimento delle alberature pericolose poste in una fascia di profondità di 6 metri dal margine esterno, lato a monte e a valle, delle banchine stradali, nonché di tutte le alberature ed arbusti che incombono sui tracciati stradali. Si ordina inoltre di rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa e di provvedere alla manutenzione delle ripe confinanti con le strade. L’ordinanza dispone inoltre che debbano provvedere al taglio e potatura delle siepi, arbusti ed erba e ogni altra essenza che provochi restringimenti o invasioni della carreggiata, nonché limitazioni della visibilità. All’interno del documento si elencano le sanzioni previste in caso di inottemperanza e si ordina ai proprietari dei fondi o terreni di provvedere alle manutenzioni sopraelencate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza.

 

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