Approfondimenti sul Dpcm del 17 maggio 2020, decreto legge n. 33 e ordinanza regionale n.57

Ecco i punti principali del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020

-A decorrere dal 18 maggio 2020,si potrà circolare liberamente sul territorio regionale, essano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree
del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
– Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a
quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
– E’ fatto divieto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per
provvedimento dell’autorita’ sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al
ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
-E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
-Il sindaco puo’ disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
-Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
– Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
-Le attivita’ economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
-Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita’ economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con
cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di
adeguatezza del sistema.

Di seguito, nel dettaglio, il calendario delle riaperture definite dall’ordinanza n.57 della Regione Toscana :

dal 18 maggio potranno riaprire i negozi, i servizi di cura alla persona, bar e ristoranti, stabilimenti balneari, gli uffici pubblici e i musei; ci si potrà muovere liberamente all’interno della propria regione e si potranno incontrare anche gli amici;

dal 25 maggio potranno riaprire le palestre, le piscine e i centri sportivi;

dal 15 giugno potranno riaprire cinema e teatri, e cominceranno una serie di offerte ricreative per i bambini.

Spostamenti in altre regioni e Paesi esteri

fino al 2 giugno ci si potrà muovere da una regione all’altra solo per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza;
dal 3 giugno sarà possibile muoversi da e per l’estero; continuano ovviamente a valere le misure restrittive internazionali e comunitarie, e, quindi, anche quelle che limitano gli ingressi in Paesi esteri dall’Italia;
sempre dal 3 giugno si potrà entrare in Italia e, quindi, anche in Toscana da Paesi dell’Unione Europea senza l’obbligo di 14 giorni di quarantena;
è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; non è, pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze.

Attività sportive

fino al 24 maggio è consentito lo svolgimento delle attività sportive in forma individuale, compresi il tennis e il golf, anche in impianti pubblici o privati e all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolte in spazi all’aperto, che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Resta sospesa fino al 24 maggio, ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture, compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione.

Funzioni religiose

da lunedì 18 maggio possono riprendere le funzioni religiose, seguendo i regolamenti appositi approvati dal Governo nei giorni scorsi.

Obblighi

-continua a valere l’obbligo di isolamento domiciliare o in albergo sanitario per le persone risultate positive al Coronavirus o per i loro contatti stretti, se deciso dalle autorità sanitarie;
-continuano a essere vietati gli assembramenti di persone in spazi chiusi e aperti, sia pubblici che privati aperti al pubblico; viene pertanto confermata la distanza interpersonale minima di almeno un metro, salvo che per lo svolgimento delle attività sportive, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 m;
-uso della mascherina obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente; e nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale. L’uso delle mascherine non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni, per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone conviventi;
i sindaci possono chiudere aree in cui non è possibile garantire il distanziamento sociale.

 

Scheda SINTESI DPCM DEL 17 MAGGIO E ORDINANZA REGIONALE N 57