Discordanze nelle generalità – Richiesta di esatta indicazione del nome

Per sanare situazioni relative alla pluralità di nomi composti da più elementi, anche separati tra loro, riportati in modo difforme su vari documenti, il soggetto interessato può dichiarare all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita (in cui è registrato l’atto di nascita), l’esatta indicazione con cui tali nomi devono essere riportati nelle certificazioni di stato civile e d’anagrafe.
Può effettuare la dichiarazione il cittadino che ha avuto attribuito alla nascita, prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento dello Stato Civile approvato con DPR 396/2000 (30/03/2000), un nome plurimo cioè composto da più elementi, anche se separati tra di loro.

L’interessato può solo per una volta rendere questa dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
L’ufficiale dello stato civile che riceve l’istanza dichiarazione, procede alla sua annotazione nell’atto di nascita dell’interessato e sugli eventuali atti di stato civile collegati (matrimonio, nascita dei figli) e alle comunicazioni anagrafiche che ne conseguono (anagrafe, elettorale e leva).

Non si potrà comunque alterare l’ordine degli elementi onomastici che formano il nome (ad es. Mario Luigi Andrea potrà scegliere di essere indicata come Mario, oppure come Mario Luigi o Mario Luigi Andrea). L’unica ipotesi in cui è possibile non tenere in considerazione l’ordine dei nomi è quella in cui la persona dimostra, con produzione di documenti, di essere sempre stata identificata con quel nome (ad es. Mario Luigi Andrea potrà dimostrare di essere conosciuto solo con il nome Andrea).

Come presentare la richiesta

L’interessato/a deve presentare personalmente dichiarazione scritta, redatta su apposito modello, all’Uffico di Stato Civile, allegando un documento d’identità in corso di validità.
Nel caso l’interessato sia un minore la richiesta deve essere sottoscritta da entrambi i genitori, allegando, per entrambi, un documento di identità.

Costi
Il servizio è gratuito.

Tempi
30 giorni dalla data di richiesta.

Normativa di riferimento

  • D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”
  • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative

Info
Ufficio Stato Civile
Tel: 0558743290
E-mail:
Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8:40 alle 13:40; Martedì e Giovedì dalle 8:40 alle 13:40 e dalle 15:00 alle 17:40