Iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea

Ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell’articolo 15 del Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani, previste dalla legge e dal regolamento anagrafico.
Pertanto, ai fini dell’iscrizione anagrafica, la regola generale prevede che lo straniero debba essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.

Sono previste 2 principali casistiche a seconda che il cittadino sia in possesso o meno del permesso di soggiorni:
1) Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri con permesso di soggiorno
L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente può essere effettuata dal cittadino straniero, su richiesta presentata personalmente su apposito modulo allegando la seguente documentazione:
– passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
– valido documento di soggiorno (permesso di soggiorno) in originale e in corso di validità del cittadino straniero;
Se il trasferimento concerne anche la famiglia, il cittadino extracomunitario deve allegare anche la seguente documentazione:
– passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
– permesso di soggiorno in originale e in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare (il cittadino extracomunitario che abbia compiuto i 14 anni ,deve possedere un proprio permesso di soggiorno)
Per la dimostrazione dei rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia, serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero, o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura; lo stato di familiare può anche essere desunto dal passaporto.

2) Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri senza permesso di soggiorno
In alcuni casi disciplinati dalla legge e da circolari ministeriali, è possibile procedere all’iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari pur in assenza di permesso di soggiornoo prima che questo venga rilasciato

a) Iscrizione anagrafica in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, sia se già iscritti in anagrafe, sia se mai iscritti
(Direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006)
– fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
– ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente.

b) Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato
(Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007)
– copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
– copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura;
– ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
– domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura (mod. 209).

c) Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare
(Circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007)
– visto di ingresso dal passaporto con la dicitura “Ricongiungimento Familiare”;
– ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
– copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.
L’ipotesi di coesione familiare (il familiare è già entrato in Italia con altro tipo di visto di ingresso) non è assimilabile a quella sopra descritta, e pertanto sarà necessario attendere il permesso di soggiorno.

d) iscrizione anagrafica di familiare* di cittadino italiano o dell’Unione Europea
(allegato B della circolare del Ministero dell’Interno del 27 aprile 2012, n. 9)
– Copia del passaporto
– Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascia di carta di soggiorno
– Documentazione attestate i legami familiari

nota bene: la nozione di familiare è quella prevista dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 30/2007 ossia:
– il coniuge o la parte dell’unione civile;
– il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
– i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, della parte dell’unione civile o del partner di cui alla precedente lettera b);
– gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge, della parte dell’unione civile o del partner di cui alla precedente lettera b).,

Per tutti gli altri familiari è necessario fare riferimento a quanto previsto dal paragrafo c “Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare”

e) Iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione
(Direttiva Min. Int. 21/02/2007)
– Copia dell’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali e/o copia del provvedimento straniero di adozione.

f) Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri discendenti da avo italiano in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”
(Circolari Min. Int. n. 32 del 13/6/2007 e n. 52 del 28/09/2000)
La ricevuta della dichiarazione di presenza costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”.
a) per coloro che non provengono da Paesi dell’area Schengen (ad es. coloro hanno fatto ingresso direttamente in Italia con provenienza dal proprio Paese di orgine) sarà sufficiente verificare la presenza del timbro Schengen apposto sul passaporto dalle autorità italiane.
b) per coloro che provengono da Paesi dell’area Schengen (ad es. coloro hanno fatto il primo ingresso in altro Paese dell’area Schengen e successivamente sono entrati in Italia) dovrà essere verificata l’apposizione del timbro Schengen sul passaporto da parte delle autorità del Paese di primo scalo e dovrà essere richiesta anche la dichiarazione di presenza da richiedere entro 8 giorni dall’ingresso al Questore, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell’art.109 del r.d. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;
In entrambi i casi la dichiarazione di residenza deve essere presentata entro 90 giorni decorrenti dalla data di ingresso nello spazio Schengen attestata dal timbro uniforme.

g) Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri che intendono riacquistare la cittadinanza italiana
(Circolare Min. Int. n. 14 del 31/10/2008)
Per dimostrare la regolarità del soggiorno:
– se gli interessati provengono da paesi che non applicano l’accordo di Schengen sarà sufficiente produrre il passaporto con il timbro di ingresso apposto dall’autorità di frontiera Italiana.
– se gli interessati provengono da paesi che applicano l’accordo di Schengen dovranno produrre oltre al passaporto la copia della dichiarazione di presenza resa presso la locale Questura entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.

h) Richiedenti protezione internazionale
(articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)
Il comma 1 del precitato art. 5-bis sancisce espressamente il diritto del richiedente protezione internazionale di conseguire l’iscrizione
nell’anagrafe della popolazione residente, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 223/89 ed in particolare degli artt. 3, 5 e 7, a condizione che sia titolare del permesso di soggiorno per richiesta asilo ovvero in possesso di ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda

i) Iscrizione anagrafica dello straniero in attesa del permesso di soggiorno nelle procedure di emersione (Decreto Legge n. 34/2020)
– copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
– copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura;
– ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
– domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura (mod. 209).

Rinnovo del permesso di soggiorno e dichiarazione di dimora abituale
Gli stranieri già iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare annualmente all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno.

Vedi scheda informativa

Conseguenza in caso di dichiarazioni false

E’ importante che la richiesta di iscrizione anagrafica venga presentata solo se il dichiarante ha la dimora abituale (cioè l’effettiva presenza) nell’abitazione dove intende trasferire la residenza.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero è prevista la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione nonché sanzioni di tipo penale previste per le dichiarazione false. Le dichiarazioni false sarnanno anche segnalate alle autorità di pubblica sicurezza.
In caso di non rispondenza allo stato di fatto verrà effettuato il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.

Allegati

Info

Ufficio Anagrafe
Piazza del Comune n. 17, Lastra a Signa (FI)
Numero verde: 800 882299
E-mail: