Attività di acconciatore

COS’E’
L’attività professionale di acconciatore, come definita dall’articolo 2, comma 1 della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore) è esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti e comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti in limatura e laccatura di unghie.

REQUISITI PROFESSIONALI
Per esercitare l’attività di acconciatore è necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di cui al presente articolo. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore

REQUISITI DEI LOCALI
L’attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, nonché dotati di specifica destinazione d’uso; nel comune di Lastra a Signa l’attività può essere svolta sia in locali a destinazione d’uso commerciale che artigianale.

SOSPENSIONE VOLONTARIA E CESSAZIONE
La sospensione volontaria dell’attività e la cessazione sono soggette alla presentazione, per via telematica, di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP del comune in cui si esercita l’attività stessa.
L’attività può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta (180) giorno consecutivi. Nel caso di attività artigianale svolta ai sensi della L. R. n.53/22.10.2008, l’attività può essere sospesa per un periodo non superiore a trecentosessantacinque (365) giorni consecutivi.
Eventuali proroghe dei termini d cui sopra possono essere richieste al SUAP solo per gravi motivi.
In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell’attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l’attività per il periodo necessario a conseguire l’abilitazione professionale di acconciatore, a condizione che durante tale periodo l’attività sia svolta da persone in possesso dell’abilitazione professionale.

SUBINGRESSO e VARIAZIONI
Sono soggette alla comunicazione, da presentare al SUAP del comune in cui si esercita l’attività stessa, entro un termine non superiore a sessanta (60)gg:
• il subingresso
• la variazione della compagine sociale o del regime societario
• la variazione del legale rappresentante
• la variazione della ragione sociale

COME SI PRESENTA LA PRATICA
L’avvio, la sospensione volontaria, la cessazione e l’ampliamento dei locali dell’attività di acconciatore sono soggetti alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive.
La pratica deve essere presentata sul portale STAR.

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
E’ richiesto il versamento di € 30,00 di diritti di segreteria; il versamento può essere effettuato attraverso il sistema Pagopa disponibile sulla homepage del sito del comune di Lastra a Signa.

NORMATIVA
L.n.174 del 17/08/2005
L.R.T. n. 29 del 03/06/20213 e s.m.i.
D.G.R.T. n.6 del 11/06/2021

INFO
Sportello Unico attività produttive (SUAP)
Indirizzo: Via dell’Arione 9, Lastra a Signa
Tel: 055 8743206 / 055 8743222
E-mail: suap@comune.lastra-a-signa.fi.it
PEC: suap.comune.lastra-a-signa@pec.it
Orario di apertura: Martedì e Giovedì dalle 8:40 alle 13:40 e dalle 15:00 alle 17:40