Trascrizione in Italia di atti di stato civile formati all’estero

A chi è rivolto
A tutti coloro che hanno un interesse a far trascrivere atti di stato civile formati all’estero che riguardano cittadini italiani, nei registri di Stato Civile del Comune di residenza delle persone a cui l’atto è intestato.
La trascrizione degli atti di stato civile formati all’estero è solitamente riservata ai cittadini italiani.
Vi sono alcune eccezioni:
– può essere domandata la trascrizione del provvedimento di divorzio straniero riguardante cittadini entrambi stranieri quando l’atto di matrimonio cui si riferisce il provvedimento di divorzio è registrato in Italia (perché il matrimonio è stato celebrato in Italia);
– può essere domandata la trascrizione di atti di stato civile formati all’estero riguardanti cittadini stranieri (es.: atto di matrimonio) ai sensi dell’art. 19 DPR 396/2000, qualora sia espressa volontà del cittadino straniero stesso. In questo caso, successivamente alla trascrizione, sarà possibile ottenere esclusivamente una copia integrale dell’atto trascritto; non sarà possibile ottenere un certificato o un estratto dello stesso.

Descrizione
Il cittadino italiano che si trova anche solo temporaneamente all’estero ha l’onere di comunicare al competente consolato italiano gli eventi di stato civile, avvenuti in territorio straniero, che lo riguardano.
Gli atti di nascita, di matrimonio e morte formati all’estero, così come provvedimenti di separazione, divorzio, riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, adozione ecc…, riguardanti cittadini italiani vengono, poi, inviati dai consolati ai competenti Comuni italiani per la trascrizione sui registri di stato civile.
Il privato cittadino che sia in possesso di un atto di stato civile formato all’estero, e ne abbia interesse, può richiederne autonomamente la trascrizione presentando apposita domanda all’ufficio di Stato civile, che verificherà la sussistenza delle condizioni previste per legge.
Gli atti di stato civile formati all’estero devono essere riconosciuti efficaci in Italia tramite la trascrizione degli stessi nei registri di stato civile italiani. In mancanza di trascrizione, l’atto di stato civile formato all’estero, sicuramente efficace per il Paese straniero, non sarà efficace per l’ordinamento giuridico italiano.
La trascrizione riguarda gli atti di stato civile formati all’estero relativi a cittadini italiani e, in determinati casi, anche a cittadini stranieri.
La trascrizione dell’atto di stato civile formato all’estero nei registri di stato civile italiani può avvenire solamente se l’atto stesso risulta conforme alla normativa italiana di riferimento (nota bene: non possono essere trascritti nei registri di stato civile atti contrari all’ordine pubblico italiano). Non è assicurato che l’atto di stato civile formato all’estero ed efficace nel Paese straniero possa produrre effetti anche in Italia. Valutata la conformità dell’atto formato all’estero alla normativa italiana vigente, l’atto stesso può essere trascritto e divenire efficace anche per l’ordinamento italiano.

Quali sono gli atti da far trascrivere 
Nei registri di stato civile del Comune di Lastra a Signa sono trascritti:
– atti di nascita:
a) se almeno un genitore è residente a Lastra a Signa o iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) di Lastra a Signa, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Lastra a Signa;
b) se la persona, attualmente maggiorenne, è residente a Lastra a Signa o è iscritta all’Aire di Lastra a Signa;
– atti di matrimonio:  se almeno uno dei coniugi è residente a Lastra a Signa o iscritto all’Aire di Lastra a Signa;
– atti di morte:  se la persona defunta era residente a Lastra a Signa o iscritta all’Aire di Lastra a Signa, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Lastra a Signa.

Individuazione del Comune competente ad effettuare la trascrizione
Ai sensi dell’art. 17 del DPR 396/2000 indica il criterio con cui individuare il Comune competente ad effettuare la trascrizione:
– Comune in cui l’interessato/a ha la residenza o ove intende stabilire la sua residenza (in questo ultimo caso è indispensabile che l’intenzione sia confermata dalla richiesta di iscrizione anagrafica);
– Comune di iscrizione AIRE;
– Comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita dell’interessato;
– Comune di nascita o di residenza della madre o del padre o dell’avo materno/paterno (se il soggetto è nato e residente all’estero);
– Comune scelto dall’interessato se non sia possibile individuarne uno con tutti i criteri precedenti

Documentazione richiesta
– un documento valido di identità;
– domanda di trascrizione dell’atto con marca da bollo;
– atto di stato civile da trascrivere in originale conforme alla normativa italiana vigente per quanto riguarda gli aspetti formali e sostanziali (con traduzione ufficiale, legalizzazione o apostille che è il timbro speciale attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’autorità che rilascia il documento. La legalizzazione non è richiesta se l’atto è stato formato in uno Stato aderente a convenzioni esentative oppure redatto su modello plurilingue se l’atto è stato formato in uno Stato aderente alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976.).

Cosa si ottiene
Una volta completato il procedimento di trascrizione, l’atto di stato civile formato all’estero potrà produrre effetti anche in Italia e diventerà a sua volta un atto di stato civile italiano. Sarà possibile ottenere un certificato, un estratto o una copia integrale dell’atto trascritto.

Tempi e scadenze
Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla richiesta di trascrizione proveniente dall’interessato/a o, se la richiesta viene presentata all’autorità consolare italiana all’estero, entro 180 giorni dalla ricezione della documentazione inviata dalla predetta autorità al Comune italiano.

Costi
Quando la richiesta di trascrizione viene presentata al Comune italiano, il procedimento è soggetto ad una imposta di bollo da 16 euro (Agenzia delle entrate – Direzione centrale normativa. Interpello n. 954-174/2013, prot. 44409/2014 del 27/03/2014).
Se la richiesta di trascrizione viene indirizzata l’autorità consolare italiana all’estero, per conoscere i costi del procedimento, necessario contattare la predetta autorità.

Normativa
– Legge 30.05.1995 n.218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” (art. 64 e seguenti)
– D.P.R. 03.11.2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127”

Modulistica
Modello per richiesta trascrizione atti di stato civile formati estero

Info
Ufficio Stato Civile
Piazza del Comune, 17 – 50055 Lastra a Signa (FI)
Telefono: 055/8743290
Email: anagrafe@comune.lastra-a-signa.fi.it
Posta elettronica certificata: comune.lastra-a-signa@pec.it
Orari di apertura al pubblico: l’ufficio riceve esclusivamente su appuntamento al numero 0558743290