Autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell’articolo 124 del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili.

Requisiti
Essere titolari di uno o più scarichi di acque reflue domestiche in zone non servite dalla pubblica fognatura. Preliminarmente alla presentazione della domanda, è necessario procedere ad una opportuna verifica delle distanze dell’immobile ovvero della particella di proprietà / titolarità / disponibilità dalla pubblica fognatura che escludano l’obbligo di allacciamento (si veda il Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente approvato con deliberazione n. 20/2021 del 29/12/2021 dal Consiglio direttivo dell’Autorità Idrica Toscana).
La domanda è presentata dagli aventi titolo d’uso sullo scarico, responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.

Modalità presentazione istanza
La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico deve essere presentata contestualmente al permesso a costruire o alla segnalazione inizio attività ovvero, nel caso di autorizzazione amministrativa o di comunicazione inizio lavori al Servizio Ambiente prima dell’attivazione dello scarico. In ogni caso l’autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l’abitabilità o agibilità dell’immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e firmata manualmente con allegato un documento di riconoscimento se presentata in cartaceo o firmata digitalmente se inviata per PEC. Per quanto concerne il calcolo degli Abitanti Equivalenti e i mc di reflui annui fare riferimento a quanto disposto dal DPGR 8 settembre 2008, n. 46/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”.

Documentazione tecnica da allegare:
a)ELABORATI GRAFICI realizzati, firmati e datati da un tecnico abilitato
Contenuto minimo:
• corografia a scala 1:10.000 con indicato il luogo dell’intervento;
• planimetria della zona, scala 1:2000 con rappresentazione schema fognario (evidenziando in rosso il punto di recapito nel corpo ricettore e l’edificio interessato);
• una planimetria di massima dell’edificio, almeno 1:200, con schema delle differenti canalizzazioni (e componenti dell’impianto) per lo smaltimento dei reflui domestici e pluviali, compresa l’indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento e una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell’immissione nel corpo recettore, con esatta indicazione del punto di scarico.

b)RELAZIONE TECNICA redatta, firmata e datata da tecnico abilitato (indicare i dati di tutte le persone che vantano diritti di uso sull’immobile da cui proverranno gli scarichi da autorizzare).
Contenuto minimo:
• ubicazione viaria e catastale delle unità immobiliari servite dallo scarico;
• identificazione anagrafica di tutti coloro che hanno, al momento della domanda, diritti d’uso per proprietà, affitto o altro, sulle unità immobiliari servite dallo scarico e che pertanto avranno la titolarità dell’autorizzazione;
• le motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla rete fognaria pubblica;
• descrizione dell’impianto di raccolta e trattamento dei reflui domestici e delle acque meteoriche: tipologia, dimensioni e specifiche tecniche, i livelli di depurazione attesi; modalità di gestione e manutenzione, allegando l’eventuale manuale d’uso;
• descrizione dei criteri di dimensionamento (in funzione del numero di AE di progetto e dunque delle portate);
• identificazione e descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell’immissione;
• indicazione, nel caso i reflui percorrano anche tratti in fosse campestri, dello stato di efficienza delle fosse, della pendenza e del recapito finale, oltre agli interventi di manutenzione periodica da realizzare;
• indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 30 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati superficiali del sottosuolo e, nel caso di scarico di acque reflue assimilate, le condizioni rispetto alle quali viene attestata l’assimilazione ai sensi di quanto stabilito dall’art. 18 del Regolamento Regionale (Allegato 2);
• evidenza della mancanza di pozzi per uso acquedottistico entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dell’eventuale sistema di sub-irrigazione;
• dichiarazione di asseveramento di tecnico abilitato relativa alla conformità dell’impianto a quanto previsto dalle vigenti normative, con riferimento al R.R. n. 46/R/2008;

c)RELAZIONE GEOLOGICA redatta da geologo abilitato nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento dei reflui che prevede la sub-irrigazione o comunque l’immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, se non già presente nella pratica edilizia di riferimento.

d)PARERE O AUTORIZZAZIONE degli Enti preposti alla gestione idraulica del corso d’acqua (nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente) per gli scarichi in acque superficiali.

Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell’allegato 2 al R.R. n. 46/2008, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato.
Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato, con indicazione dell’obbligo di adeguare lo scarico entro i termini previsti dal regolamento regionale.

Trattamenti delle acque reflue domestiche
Le acque bianche/saponose devono essere separate e sottoposte ad un trattamento primario in un pozzetto degrassatore prima di unirsi alle nere. Le acque nere devono essere separate, sottoposte ad un trattamento primario in una fossa settica prima di unirsi alle bianche. I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche possono essere classificati in trattamenti primari (sempre obbligatori) e trattamenti secondari (necessario nel caso di scarico su suolo, sottosuolo o acque superficiali). Per cui ad un trattamento primario va abbinato un trattamento secondario per costituire un “trattamento appropriato” (per le tipologie impiantistiche si rimanda alla Tab. 2 dell’All. 3 del R.R. n. 46/08) che, se condotto in modo corretto, garantisce l’immissione nell’ambiente di uno scarico adeguatamente depurato. Il Comune può comunque accettare altre modalità di trattamento che garantiscano almeno lo stesso grado di depurazione dei reflui e di protezione dell’ambiente, a seguito di una specifica richiesta del titolare debitamente documentatati da un tecnico del settore abilitato. L’utilizzo del pozzo disperdente non è ammesso per i nuovi insediamenti. E’ consentito solamente per quelli già esistenti a condizione che venga dimostrato, attraverso una idonea relazione tecnica e/o tecnico/geologica, l’assenza di possibili inconvenienti ambientali e igienico-sanitari relativamente al contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito.

Priorità degli scarichi
Nelle zone non servite da pubblica fognatura è sempre da privilegiare lo scarico in acque superficiali. Qualora sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali, a fronte di benefici ambientali conseguibili, è da privilegiare un sistema di scarico sul suolo o negli starti superficiali del sottosuolo. E’ comunque vietato lo scarico nel sottosuolo.

Validità e rinnovo autorizzazione
Nel caso di idoneità dello scarico l’autorizzazione viene rilasciata con l’indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale e di eventuali prescrizioni particolari.
L’atto di autorizzazione fa riferimento alla documentazione tecnica allegata alla domanda.
L’atto di autorizzazione allo scarico contiene oltre alle prescrizioni a cui attenersi anche le indicazioni dei titolari dello scarico, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in abitanti equivalenti (AE).
La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.
Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.
Le modifiche sostanziali dell’impianto autorizzato quali modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell’immobile, che comportino variazioni quali–quantitative dello scarico autorizzato, in particolare riguardanti il numero di abitanti equivalenti (A.E.), il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore, devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.
Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell’atto d’autorizzazione ed a conoscerne e rispettarne le prescrizioni.

Costi:
• n. 2 marche da bollo da Euro 16,00.
• Ricevuta di versamento di Euro 50,00 (cinquanta/00) quale contributo forfettario ai costi di istruttoria previsto dall’art. 5 del Regolamento regionale n. 46/R/2008; il versamento potrà essere effettuato mediante le seguenti modalità:
◦ come disposto dal D.L. n.76/2020, convertito con L.n.120/2020 sulla Semplificazione e Innovazione Digitale, gli Enti Pubblici sono tenuti alla riscossione dei pagamenti attraverso la piattaforma PagoPA.
◦ se si preferisce non pagare online, l’avviso contenente lo IUV, creato dall’utente nel caso di pagamento spontaneo o dall’ufficio come sopra indicato, può essere stampato e pagato presso tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti al circuito PagoPa quali ad esempio uffici postali, tabaccherie, banche, sportelli automatici abilitati etc..
◦ Gli avvisi possono essere pagati anche con la App IO o altre App per smartphone aderenti a PagoPA.

Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di versamento di cui sopra e, nel caso di scarichi superiori a 100 abitanti equivalenti (AE), soggetti pertanto a parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), dei diritti di istruttoria desumibili dal tariffario ARPAT.

Normativa
decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Legge Regionale Forestale n. 39 del 21/03/2000
Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R/2003 del 08/08/2003
Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato con deliberazione n. 20/2021 del 29/12/2021 dal Consiglio direttivo dell’Autorità Idrica Toscana

Allegati
Modulo domanda di autorizzazione nuovo scarico domestico fuori fognatura
Modulo domanda di richiesta modifica – variazione autorizzazione esistente