Iscrizione albo scrutatori di seggio elettorale

Lo scrutatore è la persona che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che insieme al Presidente concorre a formare l’ufficio di sezione (seggio).
Per prestare servizio come scrutatore durante le giornate elettorali è necessario essere iscritti all’albo degli scrutatori.
L’iscrizione all’albo è la condizione necessaria per essere designati come scrutatori.

Requisiti
Per iscriversi all’albo occorre:
– essere cittadini italiani;
– essere elettori del Comune di Lastra a Signa
– essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
– età superiore ai 18;

Come fare richiesta
Il cittadino interessato a fare lo scrutatore al seggio elettorale deve inoltrare all’ufficio elettorale domanda redatta su apposito modello (vedi allegato) dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno.
L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato non presenta domanda di cancellazione, pertanto non è necessario ripresentare la domanda ogni anno.

Esclusioni ed incompatibilità professionali con l’iscrizione all’albo scrutatori
In base alla normativa elettorale sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:
– i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
– gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
– i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
– i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
– i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Per gli scrutatori, a differenza dei presidenti e segretari di seggio, non è prevista l’esclusione dalle funzioni per coloro che abbiano superato il 70° anno di età, come precisato dal Ministero dell’Interno:
“La causa ostativa all’espletamento delle funzioni di componente di seggio elettorale, consistente nel superamento dei settanta anni di età, è da ritenere non più operante nei confronti degli scrutatori, per il principio della successione delle leggi nel tempo; infatti, l’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, che in origine, nell’istituire l’albo a sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore, ne subordinava l’inclusione al possesso, tra l’altro, del requisito del non superamento del settantesimo anno di età, è stato successivamente “novellato” e sostituito ai sensi dell’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, con l’introduzione di un unico albo a domanda delle persone idonee al medesimo precitato ufficio e con l’eliminazione, tra i requisiti di iscrizione, del limite massimo di età.”

Nomina degli scrutatori in occasione delle consultazioni elettorali
Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno prima del voto. Alla nomina provvede la commissione elettorale comunale.

Info
Ufficio Elettorale
Piazza del Comune, 17 – 50055 Lastra a Signa (FI)
Telefono: 0558743219
Email: anagrafe@comune.lastra-a-signa.fi.it
Posta elettronica certificata:

Allegati

 

APPROFONDIMENTO

Chi può ricoprire il ruolo di scrutatore di seggio elettorale?
Può svolgere il compito di scrutatore di seggio elettorale qualunque cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune, e che risulti iscritto nell’apposito Albo degli scrutatori di seggio elettorale.

Chi nomina gli scrutatori di seggio elettorale?
Gli scrutatori di seggio elettorale sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, composta dal Sindaco e da tre consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale.

Con quali modalità vengono scelti e nominati gli scrutatori di seggio elettorale?
Sotto il profilo normativo, la scelta degli scrutatori da nominare per la composizione dei seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale è lasciata alla libera discrezione della Commissione elettorale. L’art. 6, comma 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, infatti, non individua criteri sulla base dei quali provvedere alla scelta degli scrutatori, fatta salva, ovviamente, la loro inclusione nell’Albo.
L’Ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone designate. Esse sono punite con la multa da 309 a 516 euro se senza giustificato motivo rifiutano l’incarico, non si presentano al momento dell’insediamento del seggio, si allontanano prima del termine delle operazioni elettorali. Si ritiene inoltre di porre in evidenza quanto previsto dall’art. 96 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.57.
Gli scrutatori dei seggi elettorali vengono nominati tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data del voto, in pubblica adunanza, previo avviso pubblicato 2 giorni prima della riunione della Commissione Elettorale Comunale. L’avviso è affisso all’Albo pretorio del Comune e, tramite appositi manifesti, sul territorio comunale.

Compiti degli scrutatori
Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, di identificazione degli elettori, di scrutinio; essi debbono provvedere anche a recapitare i plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.
Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell’ufficio di sezione nei casi indicati dalla legge oppure a sua richiesta.
Il parere degli scrutatori deve essere sentito obbligatoriamente quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, quando sia necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull’assegnazione dei voti contestati (art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, del testo unico n.361/1957) e qualora il presidente intenda emanare l’ordinanza motivata di sgombero della sala della votazione da parte degli elettori che abbiano già votato (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).
Gli scrutatori, nelle operazioni dell’ufficio di sezione, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa anche prima che comincino le operazioni, il presidente ha l’obbligo di aderire a tale richiesta (art. 44 44 T.U. n. 361/1957);Qual è il compenso dello scrutatore?

Compenso spettante
Lo scrutatore di seggio elettorale, alla pari degli componenti del seggio, ha diritto a ricevere un compenso, che varia dalla tipologi di elezione e dal numero di schede necessarie per la votazione. I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge n. 53/1990, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge n. 70/1980, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali

Riposo compensativo
Ogni membro del seggio elettorale, qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero ad un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.