Annotazioni su atti di stato civile

L’Ufficio di Stato civile annota nei propri registri i provvedimenti giurisdizionali o amministrativi relativi allo stato civile di una persona, al fine di renderli efficaci ed opponibili ai terzi.

Come presentare la domanda
L’Autorità Giurisdizionale, l’Autorità Amministrativa o il soggetto titolato spedisce direttamente all’Ufficio competente tutta la documentazione necessaria all’annotazione nei registri di Stato Civile.
Per qualsiasi tipo di provvedimento o atto, di cui l’interessato voglia chiedere direttamente l’annotazione nei registri di Stato Civile, occorre invece fissare un appuntamento con l’Ufficio competente.
 

Chi può presentare la richiesta
L’annotazione del provvedimento o dell’atto può essere richiesta all’Ufficio:

  • direttamente dall’Autorità competente (Autorità Giudiziaria, Autorità Consolare, Ministero dell’Interno, Prefettura –  Ufficio Territoriale del Governo) che spedisce tutta la documentazione necessaria;
  • direttamente da un soggetto titolato (altro Comune, notaio) che spedisce tutta la documentazione necessaria;
  • direttamente dall’interessato che deve consegnare tutta la documentazione necessaria.

Documenti da presenstare
Solo nel caso di richiesta diretta dell’interessato di annotazione di provvedimento o atto, occorre presentare:

  • un documento di identità in corso di validità;
  • il provvedimento o l’atto da annotare.

 

Modalità e tempi di risposta
L’Ufficio competente riceve la richiesta e valuta la documentazione trasmessa o consegnata. L’istruttoria spesso richiede diversi contatti con le Autorità che hanno emesso gli atti o con l’interessato stesso, procrastinando i tempi di registrazione dell’annotazione.
L’Ufficio competente, solo in presenza delle condizioni necessarie, annota il provvedimento o l’atto, rilasciando i relativi estratti/certificati ed emettendo le connesse comunicazioni di sua competenza ai sensi della normativa vigente.

Costo per il cittadino

Nessun costo.

Riferimenti normativi

  • Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)
  • D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile)
  • D.M. 27 febbraio 2001 (Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici)
  • Legge 10 novembre 2014, n. 162 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile)
  • Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell’Interno attinenti ed esplicative

Sede e contatti

Ufficio Stato Civile
Piazza del Comune, 17 – 50055 Lastra a Signa (FI)
Telefono: 055 8743290 – Fax: 055 8722946
Email: anagrafe@comune.lastra-a-signa.fi.it
Posta elettronica certificata: