Convivenze di fatto

Cosa sono le convivenze di fatto

Si tratta della convivenza tra due persone maggiorenni di sesso uguale o diverso unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Quali sono i diritti spettanti alle convivenze di fatto

La legge 76/2016 riconosce alle convivenze di fatto che abbiano i requisiti da essa previsti i seguenti diritti:

  • gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata (commi 40 e 41);
  • alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà (commi 42 e 43);
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (comma 45);
  • partecipazione agli utili nell’attività di impresa familiare in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato (comma 46);
  • il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (commi 47 e 48);
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49);
  • le parti che costituiscono una convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di convivenza.  Il contratto è facoltativo e non impedisce l’esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all’Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge (commi da 50 a 65).
Requisiti necessari
 
  • essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • essere maggiorenni;
  • essere residenti nel Comune di Lastra a Signa
  • essere coabitanti e iscritti nel medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi all’Ufficio Anagrafe per effettuare la variazione;
  • non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

 

Cosa fare per costituire una convivenza di fatto

Presentare all’Ufficio Anagrafe apposita dichiarazione (vedi modello in allegato) sottoscritta da entrambi i componenti.
La richiesta di coloro che si trasferiscono a Lastra a Signa da altro Comune o dall’estero potrà essere presentata contestualmente alla richiesta di iscrizione anagrafica.
Per i già residenti, invece, la dichiarazione potrà essere presentata in qualunque momento.
I tempi ordinari di gestione del procedimento di registrazione della convivenza di fatto da parte dell’Ufficio Anagrafe sono di 2 giorni lavorativi a partire dalla data di richiesta di iscrizione anagrafica o dalla data di presentazione della dichiarazione di convivenza di fatto.
La costituzione della convivenza di fatto è gratuita.

Accertamento dei requisiti

Entro due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione la stessa verrà registrata, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione o ricezione.

L’Ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti (coabitazione e stato libero), nei 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione.

Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, lo stesso Ufficio Anagrafe non effettuerà la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intederà confermata (silenzio assenso).


Cosa fare per stipulare un contratto di convivenza

I conviventi di fatto, successivamente alla presentazione all’anagrafe della dichiarazione di convivenza, potranno concludere innanzi ad un notaio o un avvocato un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.
Una volta stipulato il contratto di convivenza, ai fini di renderlo opponibile ai terzi, il notaio o l’avvocato che hanno autenticato l’atto devono provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi, al fine della iscrizione del contratto stesso nei registri dell’anagrafe (scheda singola e familiare) nei quali è registrata la convivenza.
I tempi di registrazione del contratto di convivenza da parte dell’Ufficio Anagrafe sono di 2 giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa da parte del notaio o avvocato.

Il contratto di convivenza si risolve per:

a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall’avvocato all’ufficiale d’anagrafe ai fini dell’aggiornamento della registrazione anagrafica.

 

Cosa fare per ottenere un certificato che attesti la convivenza di fatto

I conviventi di fatto, che hanno presentato la dichiarazione di convivenza, potranno ottenere un certificato che attesti questa loro condizione presentandosi all’Ufficio Anagrafe.
Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, questa condizione dovrà essere autocertificata dai diretti interessati nel caso di presentazione del certificato a pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi.

Cosa fare per cessare una convivenza di fatto

La convivenza di fatto cessa in caso di:

  • morte del convivente;
  • matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti;
  • scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti;
  • dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti;
  • in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto

Per cessare una convivenza di fatto occorre presentare all’Ufficio Anagrafe apposita dichiarazione (vedi modello allegato).
La dichiarazione potrà essere presentata anche da un solo convivente. In questo caso sarà cura dell’ufficiale d’anagrafe darne comunicazione all’altro convivente.
La cessazione della convivenza di fatto è gratuita.

 
Normativa di riferimento
  • Legge 20 maggio 2016 n. 76 recante la “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”.

 

Info

Ufficio Anagrafe
Piazza del Comune n. 17
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 8:40 alle ore 13:40; martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:40
Numero Verde: 800882299
E-mail: anagrafe@comune.lastra-a-signa.fi.it