I cittadini italiani che trasferiscono all’estero la propria residenza, per un periodo superiore a 12 mesi, devono chiedere l’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.)
L’iscrizione all’A.I.R.E. é gratuita.
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Come si richiede
1) presentanto apposita dichiarazione all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.). Qualora la richiesta non sia presentata personalmente va altresì allegata una copia del documento d’identità del richiedente.
A partire dal 26 marzo 2019, l’iscrizione all’A.I.R.E. decorre dalla data di presentazione della dichiarazione al Consolato.
2) presentando apposita dichiarazione (vedi modello allegato) all’Ufficio anagrafe del Comune qualche giorno prima del trasferimento all’estero. L’Ufficiale d’anagrafe che riceve la dichiarazione di trasferimento all’estero si limiterà a rilasciare all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento, informandolo che entro 90 giorni dalla data di espatrio dovrà presentarsi al Consolato italiano della circoscrizione di immigrazione a rendere analoga dichiarazione. Il cittadino italiano ha quindi l’obbligo di recarsi entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio.
L’iscrizione, in questo caso, decorre dalla data della dichiarazione resa al Comune.
Aggiornamento A.I.R.E.
L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
– il trasferimento della propria residenza o abitazione;
– le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
– il rientro definitivo in Italia;
– la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
Cancellazione A.I.R.E.
La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana;
Fast It
E’ attivo il nuovo portale dei servizi consolari realizzato dalla Farnesina per fornire agli italiani all’estero servizi e informazioni tramite internet.
https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco
Modulistica
Info
Ufficio Anagrafe
Indirizzo: P.zza del Comune 17, Lastra a Signa
Tel: 800 882299 – Fax: 055/8722946
E-mail: anagrafe@comune.lastra-a-signa.fi.it
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30; martedì e giovedì anche dalle 15:15 alle 17:45