Somministrazione alimenti e bevande temporanea

Cos’è
Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell’esercizio.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande:

  • non può avere durata superiore a 10 giorni consecutivi o comprendenti 2 fine settimana consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle organizzazioni di volontariato, dalle Associazioni di promozione sociale, dalle associazioni pro-loco o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica;
  • può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui si svolge;
  • non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori;
  • non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d’uso dei locali, delle aree e degli edifici.

Fatta eccezione per le SAGRE, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non deve costituire la ragione esclusiva dell’evento.
(Per sagra si intende la manifestazione finalizzata alla promozione delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti alimentari tipici locali  o inseriti nell’archivio regionale dei prodotti tipici o certificati).
Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, durante le manifestazioni musicali e sportive all’aperto possono essere previste limitazioni o divieti alla somministrazione di alcolici.
Se la manifestazione è svolta su suolo pubblico, deve essere richiesta specifica AUTORIZZAZIONE all’Occupazione Temporanea di Suolo Pubblico ed eventuale ordinanza di chiusura al traffico o alla sosta.

REQUISITI
1) Non sono richiesti i requisiti PROFESSIONALI
2) E’ richiesto il possesso dei  requisiti morali (a esclusione degli Enti del Terzo Settore) non solo per il soggetto che presenta la SCIA ma anche per legali rappresentanti, componenti organi di amministrazione ecc… come stabilito dalla normativa vigente in materia

COME SI PRESENTA
L’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentasi esclusivamente in via telematica tramite portale STAR, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende svolgere l’attività.
Ai fini del rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’avvio dell’attività di somministrazione di  alimenti e bevande deve essere accompagnata dal procedimento di NOTIFICA Sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004).

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per il SUAP i diritti di segreteria sono: € 30.00 per ciascun procedimento in  SCIA (segnalazione certificate di inizio attività – notifica);
Il versamento deve essere effettuato con il sistema PAGOPA.

NORMATIVA
L.R. 62/2018 e smi
DPGR 23R/2020
Regolamento CE n. 852/2004
D.Lgs 117/2017 e smi Codice del Terzo  Settore

Sede e contatti
Sportello Unico attività produttive (SUAP)
Indirizzo: Via dell’Arione 9, Lastra a Signa
Tel: 055 8743206 / 055 8743222
E-mail: suap@comune.lastra-a-signa.fi.it
PEC: suap.comune.lastra-a-signa@pec.it
Orario di apertura: Martedì e Giovedì dalle 8:40 alle 13:40 e dalle 15:00 alle 17:40