COS’E’
Per attività di somministrazione si intende la vendita al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell’esercizio.
Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.
REQUISITI
Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
– requisiti di onorabilità – art. 11 L.R. 62/2018 e smi
– requisiti professionali – art. 12 L.R. 62/2018 e smi
COME SI PRESENTA
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentasi esclusivamente in via telematica tramite portale STAR, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende svolgere l’attività.
Ai fini del rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere accompagnata dal procedimento di NOTIFICA Sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004).
Per la vendita al minuto di bevande alcoliche deve essere presentata comunicazione che sarà trasmessa a cura del SUAP all’Agenzia delle Dogane.
L’ampliamento, il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al SUAP competente per territorio.
Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l’utilizzo di una area privata all’aperto o di una area pubblica data in concessione, attigue all’esercizio di somministrazione e attrezzate con tavoli e sedie, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti e delle norme in materia igienico sanitaria.
La riduzione della superficie di somministrazione è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
SUBINGRESSO
Il trasferimento della gestione o proprietà dell’azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione, da parte del subentrante, al SUAP competente per territorio prima dell’effettivo avvio dell’attività. E comunque entro un anno dalla morte del titolare.
Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali.
VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O RAGIONE SOCIALE
Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte, sono soggette a comunicazione al SUAP, competente per territorio, da effettuarsi entro 60 giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova SCIA.
CESSAZIONE
La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per il SUAP i diritti di segreteria sono: € 30.00 per ciascun procedimento in SCIA (segnalazione certificate di inizio attività – notifica);
Il versamento deve essere effettuato con il sistema PAGOPA.
NORMATIVA
L.R. 62/2018 e smi
DPGR 23R/2020
Regolamento CE n. 852/2004
Sede e contatti
Sportello Unico attività produttive (SUAP)
Indirizzo: Via dell’Arione 9, Lastra a Signa
Tel: 055 8743206 / 055 8743222
E-mail: suap@comune.lastra-a-signa.fi.it
PEC: suap.comune.lastra-a-signa@pec.it
Orario di apertura: Martedì e Giovedì dalle 8:40 alle 13:40 e dalle 15:00 alle 17:40