Assegno di maternità

Che cos’è

L’assegno di maternità è un contributo economico mensile erogato dall’INPS alle madri che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un’indennità inferiore all’importo del contributo stesso.
L’importo dell’assegno viene aggiornato annualmente dal Ministero.

Chi lo può richiedere?
L’assegno può essere richiesto solo dalla madre del bambino/a. La richiedente deve possedere uno dei seguenti requisiti:

  • essere cittadina di un paese dell’Unione Europea;

oppure:

  • essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere familiare di cittadini dell’Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
  • essere titolare di permesso di soggiorno in qualità di rifugiata politica (o superstite di rifugiati politici);
  • essere titolare di protezione sussidiaria;
  • essere cittadina o familiare/superstite di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
  • essere titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o essere familiare di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
  • aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea o essere familiare o superstite di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea;
  • essere apolide o familiare/superstite di apolide;

 

Requisiti

La richiedente deve:

  • essere residente nel Comune di Lastra a Signa al momento della domanda;
  • non aver beneficiato di alcun trattamento di maternità in misura pari o superiore a quello garantito dal beneficio richiesto
  • avere un valore ISEE del nucleo famigliare richiedente inferiore o pari ad euro

 

Come si ottiene

La domanda deve essere compilata su apposito modello (vedi allegato) e presentata in Comune entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dal suo ingresso nella famiglia anagrafica per i casi di adozione o affidamento preadottivo.

 

Documenti da presentare

  • Modulo di domanda;
  • Fotocopia di un documento di identità valido: carta d’identità, patente guida, passaporto;
  • Per le cittadine extra-comunitarie: permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o ricevuta della richiesta o carta di soggiorno per i familiari di cittadini UE;
  • Attestazione ISEE dell’anno in corso e comprensivo del bambino/a appena nato/a;
  • Copia della sentenza di separazione in caso di donne separate, anche se non più conviventi con gli ex mariti,

 

Tempi e modalità di pagamento

Il pagamento viene effettuato in un’unica rata dall’INPS, entro 60 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.
A seguito del D.L. 201/2011 che impone alla pubblica Amministrazione il divieto di pagamento di somme in contanti oltre i 1.000,00 Euro, le somme spettanti potranno essere erogate solo su c/c bancario o postale o su libretto postale o bancario con IBAN associato. E’ quindi obbligatorio indicare sulla domanda le coordinate bancarie (IBAN). L’IBAN deve essere necessariamente intestato o cointestato al richiedente del beneficio.

16.03.2010 – Novità per l’assegno di maternità concesso alle madri extracomunitarie.

Con la circolare del 09 marzo 2010, l’Inps ha modificato le disposizioni precedenti che prevedevano l’obbligo di presentazione della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE sempre, comunque, entro sei mesi dalla nascita del figlio. Per venire incontro alle migliaia di richieste di Carta di soggiorno, per le quali i tempi di rilascio si sono notevolmente dilatati causando problematiche per la definizione delle domanda di maternità, tale termine non viene preso più in considerazione e le domande rimangono in sospeso. La cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare, entro sei mesi dalla nascita o adozione, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta, comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell’interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine dei sei mesi.

Normativa

  • Legge 23.12.1998 n.448 art. 66 e successive modifiche ed integrazioni
  • D.Lgs n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni
  • Circolare INPS n. 28/2010
  • Circolare INPS n. 37/2010