IMU – Imposta municipale propria

CALCOLO IMU ON LINE

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=e466

Collegandosi al suddetto link in allegato è possibile procedere autonomamente al calcolo dell’IMU ed alla stampa del relativo modello F24.

 


L’imposta municipale propria (IMU) deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie).
ALIQUOTE ANNO 2022
Per l’anno 2022 le aliquote e le detrazioni sono le seguenti:
  • 6 per mille – per immobili adibiti ad abitazione principale censiti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 assume l’aliquota dell’abitazione principale, anche se iscritta in catasto unitamente all’unità a uso abitativo.

  • 7,6 per mille (art. 1 comma 53 Legge 208/2015 – riduzione al 75% dell’aliquota stabilita al 10,1 per mille) per gli immobili locati a canone concordato.
  • 10,1 per mille – per gli immobili censiti nelle categorie catastali C/1, C/3,C/4, C/5
  • 10,1 per mille con abbattimento della base imponibile al 50% per gli immobili concessi in comodato gratuito SOLO se in possesso dei requisiti dettati dalla Legge 208/2015 e meglio chiariti dal MEF con Circolare n. 1/DF/2016) – come sotto specificato.
  • 10,1 per mille senza abbattimento della base imponibile al 50%  per gli immobili concessi in comodato gratuito ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Regolamento comunale IMU- come sotto specificato.
  • 10,6 per mille – per aree fabbricabili, per tutte le altre tipologie di immobili e per i terreni agricoli non ricadenti in zone svantaggiate.
  • 0,0 per mille – per gli immobili rurali ad uso strumentale all’attività agricola di cui all’art. 13 c. 8 della L. 214/2011
  • 2,5 per mille – per gli immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)

ESENZIONI E DETRAZIONI

Immobili adibiti ad abitazione principale

La detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale è pari a € 200,00 ai sensi della legge all’art. 13, comma 10, D.L. 201/2011

Immobili concessi in comodato gratuito

Dal testo della Legge di Stabilità 2016 si legge che lo sconto del 50% si applica “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
Da ciò si evince che, al fine di poter usufruire ell’abbattimento del 50% sulla base imponibile, i requisiti richiesti dalla Legge statale al comodante sono i seguenti:

immobili concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori-figli) ricadenti nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7
registrazione del contratto
possedere solo uno o due immobili a uso abitativo
avere residenza e dimora abituale nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato.
Se il proprietario possiede altri immobili non abitativi (negozi, terreni, aree fabbricabili…) può egualmente usufruire del comodato.
In pratica si possono verificare due casi:
• il comodante possiede una sola casa
• il comodante possiede due case.
Nel secondo caso, requisito fondamentale è che la seconda casa sia ubicata nello stesso Comune di quella concessa in comodato e che il comodante la utilizzi come propria abitazione principale.
Pertanto:
• nel caso in cui i contribuenti abbiano i suddetti nuovi requisiti per il comodato – pagano l’IMU utilizzando l’aliquota al 10,1 per mille con abbattimento al 50% della base imponibile (in quanto risultano contemporaneamente soddisfatte le disposizioni sia del Comune che dello Stato) ;
• nel caso in cui i contribuenti non siano in possesso dei suddetti requisiti – utilizzeranno l’aliquota al 10,1 per mille ma senza poter applicare l’abbattimento del 50% sulla base imponibile .

 Terreni agricoli
• sono esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola. (non sono invece esentati i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP)
• esenti i terreni siti nelle zone svantaggiate di cui di seguito

Elenco terreni agricoli ricadenti in zone collinari svantaggiate (pdf)

 Immobili storici
• riconfermata la riduzione del 50% della base imponibile.
• nel caso un immobile storico sia concesso in comodato gratuito, il pagamento dell’IMU deve essere calcolato sul 25% della base imponibile (le due riduzioni si cumulano)

 Immobili a canone concordato
scontano una riduzione di aliquota stabilita dal Comune del 25% , pertanto dall’anno 2018 l’aliquota stabilita nella misura di 10,1 per mille è ridotta al 7,6 per mille .
IMU immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica sono ESENTI

Macchinari cosiddetti “imbullonati” – ESENTI

MODALITA’ DI CALCOLO

L’imposta si calcola in proporzione alla percentuale di possesso e ai mesi di possesso (si ricorda che è computato per intero il mese durante il quale il possesso è protratto per almeno quindici giorni )

La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto con attribuzione di rendita è data dalla rendita risultante negli atti catastali al 1° gennaio dell’anno di imposizione rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

– 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6, C/7 con esclusione della categoria A/10;
– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4, C/5;
– 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
– 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5;
– 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1;
– 135 terreni agricoli;
– 75 terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP).

SCADENZE

L’IMU deve essere pagata in due rate.
La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2021, è pari 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata sulla base delle aliquote sopra indicate.
La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2022, è a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e si calcola anch’essa con le aliquote sopra indicate.
E’ possibile effettuare il pagamento anche in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

 

PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante il Modello F24 presso gli sportelli bancari, gli uffici postali e i canali abilitati a riceverli utilizzando i codici riportati di seguito:
– 3912 abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze.
– 3913 fabbricati rurali
– 3916 aree edificabili
– 3918 altri fabbricati
– 3925 per i fabbricati di categoria catastale D – Stato
– 3930 per i fabbricati di categoria catastale D – Comune

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso di parziale o omesso versamento dell’imposta il contribuente può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del “ravvedimento operoso“.

INFO

Ufficio Tributi
Piazza del Comune n. 17 (piano terra) – Lastra a Signa (FI)
Tel: 055 8743218 / 055 8743238 / 055 8743746
E-mail:
Posta elettronica certificata:

Orario di apertura al pubblico: Martedì e giovedì dalle 8:40 alle 13:40 e dalle 15:00 alle 17:40