Che cos’è il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.
Chi può utilizzare il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso è consentito a tutti i contribuenti.
Dal 25 dicembre 2019 il ravvedimento operoso dei tributi locali non è più soggetto a limitazioni temporali.
A seguito della soppressione dell’articolo 13, comma 1- bis, D.Lgs. 472/1997 ad opera del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (articolo 10-bis D.L. n.124 del 26 Ottobre 2019 convertito dalla L. 157 del 19 Dicembre 2019), il ravvedimento ultrannuale trova applicazione a prescindere dalla natura del tributo violato.
È possibile ricorrere al ravvedimento operoso se sussistono le seguenti condizioni:
– mancata contestazione della violazione;
– non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Come regolarizzare
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito (vedi sotto);
- della sanzione in misura ridotta (vedi sotto);
Calcolo imposta IMU e TASI e ravvedimento operoso: http://www.riscotel.it/calcoloiuc2015/?comune=E466
Tipi di ravvedimento operoso
In caso di omesso/parziale versamento
Tipologia | Termine di effettuazione | Sanzione in vigore dal 1 gennaio 2016 |
Sprint | Da 1 a 14 giorni dal termine di scadenza del versamento | 0,10% per ogni giorno di ritardo |
Breve | Da 15 a 30 giorni oltre il termine 30 giorni dal termine di scadenza del versamento | 1,5% (1/10 del 30%) |
Intermedio | Da 31 a 90 giorni oltre il termine 90 giorni oltre il termine di scadenza del versamento | 1,67% (1/9 del 30%) |
Lungo | Da 91 a 365 giorni oltre il termine di scadenza del versamento | 3,75% (1/8 del 30%) |
Lunghissimo | Da 366 a 730 giorni oltre il termine di scadenza del versamento | 4,29% (1/7 del 30%) |
Lunghissimo | Oltre 730 giorni dalla data del termine di scadenza del versamento | 5,00% (1/6 del 30%) |
Interessi legali
2020 – saggio interesse legale in vigore dal 1 gennaio 2020: 0,05% (Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019);
2019 – saggio interesse legale in vigore dal 1 gennaio 2019: 0,8% (Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018);
2018 – saggio interesse legale in vigore dal 1 gennaio 2018: 0,3% (Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017);
2017 – saggio interesse legale in vigore dal 1 gennaio 2017: 0,1% (Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016);
2016 – saggio interesse legale in vigore dal 1 gennaio 2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015)
2015 – saggio interesse legale in vigore dal 1 gennaio 2015: 0,50% (Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014);
2014 – saggio interesse legale in vigore dal 1 gennaio 2014: 1,00% (Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2013);
Versamento ravvedimento operoso
Per effettuare il versamento, il contribuente deve utilizzare esclusivamente il modello F24 reperibile presso gli uffici postali e gli sportelli bancari (l’uso è completamente gratuito), barrando la casella “RAVV”.
Info e contatti
Ufficio Tributi
Piazza del Comune n. 17 (piano terra) – Lastra a Signa (FI)
Tel: 055 8743218 / 055 8743238 / 055 8743746
E-mail: tributi@comune.lastra-a-signa.fi.it
Posta elettronica certificata: comune.lastra-a-signa@pec.it
Orario di apertura al pubblico: Martedì e giovedì dalle 8:40 alle 13:40 e dalle 15:00 alle 17:40