Imu – Valori omogenei di mercato delle aree edificabili

Per l’anno 2016 il Comune di Lastra a Signa riconferma i valori di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 19 del 01/03/2011 approvati anche al fine di porre un limite superiore al potere di accertamento dell’Ufficio Tributi del Comune.

 

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

Si definisce Area Fabbricabile, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b del D.Lgs. 504/92, “l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali e attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità per pubblica utilità”.

Il D.L. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006 all’art. 36 comma 2 ha inoltre stabilito che “ un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.


VALORI OMOGENEI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMU

Secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 5 del succitato D.Lgs. 504/1992, la base imponibile delle Aree Fabbricabili è costituita dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area e di demolizione di fabbricato la base imponibile è sempre costituita dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.