Certificati anagrafici

CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE SUL PORTALE ANPR DEL MINISTERO DELL’INTERNO
A partire dal 15 novembre 2021 è possibile scaricare i certificati anagrafici online sul sito internet dell’anagrafe nazionale (ANPR) in maniera autonoma, per proprio conto o per un componente della propria famiglia.
Per accedere al portale è necessario identificarsi con la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns).
Tramite questo sistema è possibile pagare direttamente il bollo on line.

NOVITA’ PER GLI AVVOCATI
Gli Avvocati regolarmente iscritti all’albo professionale possono richiedere e ottenere certificati anagrafici direttamente online dal portale ANPR
https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-tecnica/certificati-per-avvocati/, accedendo a un’area dedicata tramite SPID, CIE o CNS, per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale. Detti certificati saranno esenti dall’imposta di bollo, come da normativa vigente.


DESCRIZIONE
I certificati anagrafici riguardano le notizie contenute nello schedario anagrafico relative alle singole persone, alle famiglie ed alla convivenze che sono iscritte o sono state iscritte nell’anagrafe del Comune.
I principali certificati anagrafici che possono essere richiesti sono:
– stato di famiglia: è il certificato che attesta la composizione della famiglia anagrafica;
– stato di famiglia AIRE;
– residenza: è il certificato che attesta la residenza anagrafica di un soggetto;
– residenza AIRE;
– stato libero: è il certificato che attesta l’assenza del vincolo del matrimonio;
– esistenza in vita: è il certificato che comprova l’esistenza in vita del cittadino;
– cittadinanza: è il certificato che attesta la cittadinanza del richiedente;
– convivenza di fatto: serve a dimostrare l’esistenza di una convivenza di fatto.
I certificati possono essere richiesti singolarmente oppure in forma contestuale, cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico certificato.
A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere né accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse oppure richiedere al cittadino di autocertificarle. Pertanto, i certificati anagrafici rilasciati dal Comune sono validi solo nei rapporti tra soggetti privati.
Se i certificati devono essere presentati ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di servizio pubblico (es. Enel, Publiacqua…) è obbligatorio presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
E’ possibile presentare le autocertificazioni anche ad istituzioni private, come banche, assicurazioni, notai. Tali soggetti però non sono obbligati ad accettarle.

VALIDITA’ DEI CERTIFICATI
Ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del D.P.R. n. 223 del 1989 i certificati anagrafici hanno validità 3 mesi decorrenti dalla data di emissione.
I certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.

MODALITA’ DI RICHIESTA

La richiesta di rilascio dei certificati anagrafici può essere fatta direttamente dall’interessato oppure anche da terza persona purché a conoscenza dei dati anagrafici della persona cui il certificato si riferisce (cognome, nome e data di nascita o esatto indirizzo).
Se nel certificato è richiesta l’indicazione della maternità e della paternità in questo caso il certificato può essere richiesto solo dal soggetto interessato.
E’ possibile richiedere un certificato anagrafico con le seguenti modalità:
– tramite servizi online al seguente link https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-anagrafici/certificati/ ;
– presso lo Sportello Unico al Cittadino del Comune ;
– presso qualunque Comune italiano ;
– tramite richiesta postale indirizzata a “Ufficio Anagrafe del Comune di Lastra a Signa, Piazza del Comune n. 17 50055 – Lastra a Signa (FI). Nella richiesta occorre specificare i dati anagrafici, il documento che si richiede e l’uso, con allegata busta già affrancata con i dati del destinatari e importo corrispondente all’uso richiesto in moneta per i diritti e marche da bollo.

TEMPI
Il rilascio del certificato è immediato. Nel caso di richiesta di spedizione postale al proprio domicilio il tempo di rilascio è di massimo 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza.

COSTI
– Certificati soggetti ad imposta bollo: marca da bollo da € 16,00 ed € 0,52 per diritti di segreteria.
– Certificati esenti da imposta bollo: € 0,26 per diritti di segreteria.
In via generale i certificati anagrafici sono soggetti all’imposta di bollo da € 16,00 ai sensi dell’articolo 1 della tariffa allegato al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (i certificati anagrafici rientrano nella categoria “Atti rogati, ricevuti o autenticati, certificati e copie rilasciati da notai od altri pubblici ufficiali). Sono previste dalla normativa alcune esenzioni dall’imposta bollo. In questo caso spetterà al cittadino indicare la norma di esenzione al momento del rilascio del certificato.

INFO

Ufficio Anagrafe
Numero verde 800 882299
Email: anagrafe@comune.lastra-a-signa.fi.it

SCHEDE COLLEGATE