Certificati ed estratti di stato civile

Novità
E’ attivo il servizio per il rilascio dei certificati online che permette agli utenti registrati di ricevere per via telematica certificati anagrafici e certificati di stato civile (no estratti e copie integrali) senza doversi recare presso gli sportelli comunali.
 

I documenti di stato civile riguardano gli eventi della vita di una persona (nascita, matrimonio, unione civile, morte) e possono essere rilasciati solo gli atti di stato civile sono registrati o trascritti presso il Comune di Lastra a Signa.
La normativa prevede tre tipologie di documentazioni richiedibili, e precisamente:

1) CERTIFICATI DI STATO CIVILE
I certificati di stato civile rappresentano l’evento, il fatto documentato nell’atto di stato civile. Possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta senza necessaria motivazione.
Vengono rilasciati allo Sportello Unico al Cittadino nei seguenti orari: Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato: dalle 8:40 alle 13:40 – Martedì e Giovedì: dalle 8:40 alle 13:40 e dalle 15:00 alle 17:40

Modello per richiesta certificati di stato civile

2) ESTRATTI PER RIASSUNTO DI STATO CIVILE
Gli estratti per riassunto di stato civile rappresentano l’evento e in più riproducono tutte le annotazioni additive che vi sono apposte. Possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta senza necessaria motivazione.
Vengono rilasciati allo Sportello Unico al Cittadino nei seguenti orari: Lunedì, Mercoledì, Venerdì: dalle 8:40 alle 13:40 – Martedì e Giovedì: dalle 8:40 alle 13:40 e dalle 15:00 alle 17:40. Nota bene: E’ possibile ritirare gli estratti anche il sabato mattina solo su prenotazione da effettuarsi nei giorni precedenti.
Il rilascio di estratti di nascita con indicazione della paternità e della maternità, regolato dall’articolo 3 del D.P.R. 432/1957, è consentito soltanto a richiesta dell’interessato o di altra amministrazione per l’esercizio di diritti o l’adempimento di doveri derivanti dallo status di legittimità o di filiazione. Quando l’interessato è minorenne, il rilascio si effettua su richiesta del genitore esercente la potestà o dal tutore. In via eccezionale vengono rilasciati estratti di nascita con l’indicazione della paternità e della maternità a soggetti maggiorenni diversi da quelli sopra indicati, che siano muniti di delega scritta ad essi rilasciata dall’interessato, a cui sia allegata la fotocopia di un documento d’identità valido dell’interessato stesso. Le medesime indicazioni valgono per il rilascio degli estratti di nascita su modello plurilingue, in quanto riportano sempre l’indicazione della paternità e della maternità.

Modello per richiesta estratto per riassunto atti di stato civile

3) ESTRATTI PER COPIA INTEGRALE DI STATO CIVILE
Gli estratti per copia integrale riproducono integralmente e fedelmente l’atto originale con tutte le annotazioni che vi sono apposte e l’attestazione di conformità all’originale dell’ufficiale di stato civile.
Ai sensi dell’art.107 DPR 03/11/2000, n. 396  gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall’ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne e’ fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non e’ vietato dalla legge.
Per “interesse” è da intendersi quello definito dall’art.22, c.1, lett. b), della L. n.241/1990 e cioè “per interessati si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
Pertanto gli estratti per copia integrale possono essere rilasciati solamente a condizione che venga presentata motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. L’interesse della persona che richiede la copia integrale non deve consistere necessariamente in un diritto soggettivo o in un interesse legittimo; deve però essere un interesse “giuridicamente tutelato”, ovvero non deve trattarsi di un generico ed indistinto interesse, e deve sussistere un rapporto di strumentalità tra tale interesse e l’informazione che si intende acquisire. Secondo un costante e indiscusso orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, la nozione di diritto di accesso deve essere intesa “alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità dell’atto o del documento del quale si richiede l’accesso, non imponendosi che l’accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all’esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma … in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n.1978/2016, sez. VI, sentenza 2269/2017, e sez. IV, sentenza n.4209/2014).  Nota bene: L’art. 177, comma 3, del D.Lgs. 196/2003, che stabiliva la possibilità di rilasciare le copie integrali degli atti dello stato civile, decorsi settant’anni dalla loro formazione, è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Tali limiti al rilascio della copia integrale, sussistono anche nei confronti della persona a cui l’atto si riferisce, a quello dei minori nei confronti dei genitori o tutore, o a quelli dei parenti più diretti nel caso in cui l’interessato fosse deceduto. In caso di adozione legittimante, per il rilascio dell’estratto per copia integrale dell’atto di nascita dell’interessato serve l’autorizzazione del Tribunale dei Minorenni che ha deciso in merito.
La richiesta  deve contenere le generalità della persona della quale si richiede la copia integrale, almeno il nome e cognome e l’anno di nascita o di matrimonio o di morte per consentire l’individuazione nell’indice del corrispondente registro: in mancanza di tali dati, la richieste potrà essere respinta per insufficienza di notizie necessarie per l’individuazione dell’atto all’interno del registro.
Vengono rilasciati all’ufficio stato civile nei seguenti orari: Lunedì, Mercoledì, Venerdì: dalle 8:40 alle 13:40 – Martedì e Giovedì: dalle 8:40 alle 13:40 e dalle 15:00 alle 17:40. Nota bene: E’ possibile ritirare le copie integrali anche il sabato mattina allo Sportello Unico al Cittadino solo su prenotazione da effettuarsi nei giorni precedenti.

Modello per richiesta copia integrale atti di stato civile

Nota bene
A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere né accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse oppure richiedere al cittadino di autocertificarle. Pertanto, i certificati anagrafici rilasciati dal Comune sono validi solo nei rapporti tra soggetti privati.
Se i certificati devono essere presentati ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di servizio pubblico (es. Enel, Publiacqua…) è obbligatorio presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
E’ possibile presentare le autocertificazioni anche ad istituzioni private, come banche, assicurazioni, notai. Tali soggetti però non sono obbligati ad accettarle.
I CERTIFICATI PLURILINGUE
Il certificato plurilingue è un  un modello  specifico redatto  in più lingue che può essere  utilizzato all’estero, nei paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1976.
Serve per provare la  data e il luogo di nascita, di  matrimonio o di morte di una persona.
Possono essere rilasciati su modello plurilingue (solo se l’atto di cui è estratta la copia è registrato presso lo stato civile del Comune di Lastra a Signa):
  • estratto di nascita
  • estratto di matrimonio
  • estratto di morte

E’ un documento che non necessita per il suo uso nei paesi esteri convenzionati di traduzione e legalizzazione.

ESENZIONE DEI DOCUMENTI PUBBLICI DALLA LEGALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DI ALTRE FORMALITA’ NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA
Il Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, che entra in vigore il 16 febbraio 2019, promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea. Il predetto regolamento prevede, in relazione ad alcuni i documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato UE che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato UE, un sistema di esenzione dalla legalizzazione e di semplificazione di altre formalità. Istituisce inoltre moduli standard multilingue per superare le barriere linguistiche e agevolare la circolazione di documenti pubblici tra gli Stati membri concernenti la nascita, l’esistenza in vita, il decesso, il matrimonio, lo stato civile, l’unione registrata, la residenza.

VALIDITA’ DEI CERTIFICATI
Le certificazioni di stato civile hanno validità sei mesi decorrenti dalla data di emissione. Se non sono soggetti a variazioni (nascita e morte) la loro validità è illimitata.
La validità può essere confermata anche dopo i sei mesi dall’interessato stesso, dichiarando in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.

MODALITA’ DI RICHIESTA
La richiesta di rilascio dei certificati/estratti e copie integrali di stato civile può essere fatta direttamente dall’interessato oppure anche da terza persona purchè a conoscenza dei dati anagrafici della persona cui il certificato si riferisce (cognome, nome e data di nascita o esatto indirizzo) con le seguenti modalità:

  • i certificati sono rilasciati direttamente allo sportello unico al cittadino nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 08:40 alle 13:40, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:40
  • gli estratti e le copie integrali sono rilasciate direttamente dall’ufficio di stato civile nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:40 alle 13:40, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:40 (nota bene: il sabato è possibile ritirare gli estratti e le copie integrali anche allo Sportello Unico al Cittadino solo su prenotazione da effettuarsi nei giorni precedenti);
  • tramite email al seguente indirizzo: ;
  • tramite posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: ;
  • tramite servizio postale, inviando una richiesta scritta, con l’elenco dei certificati desiderati, allegando copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, nonché una busta già affrancata e con l’indirizzo presso cui vanno spediti i certificati, al seguente indirizzo: Ufficio Stato Civile del Comune di Lastra a Signa Piazza del Comune n. 17 50055 – Lastra a Signa (FI)

COSTI
I certificati e gli estratti di stato civile sono esenti dal pagamento di bolli e diritti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Art. 450 del codice civile
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.
  • D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative.

INFO
Stato Civile
Tel: 800 882299
Email: